IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo  e
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni
sportive nonche' di semplificazione», e, in particolare, gli articoli
5, 6, 7, 8 e 9; 
  Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  36,  concernente
«Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in  materia  di  enti  sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo»; 
  Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  37,  concernente
«Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e  delle
societa' sportive e di accesso  ed  esercizio  della  professione  di
agente sportivo»; 
  Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  38,  concernente
«Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza  per
la  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  sportivi  e   della
normativa in materia di  ammodernamento  o  costruzione  di  impianti
sportivi»; 
  Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  39,  concernente
«Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi»; 
  Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  40,  concernente
«Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali»; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2022,  n.  163,  recante
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  28
febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo  5  della  legge  8
agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni  in
materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici,  nonche'
di lavoro sportivo»; 
  Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
recante disposizioni  urgenti  in  materia  di  termini  legislativi.
Proroga di termini per l'esercizio  di  deleghe  legislative»  e,  in
particolare, l'articolo 1, comma 3, che proroga di due mesi i termini
per  l'adozione  delle  disposizioni  integrative  e  correttive  dei
decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, dalla
data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per
i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di  entrata  in
vigore della medesima legge; 
  Ritenuto di dover introdurre disposizioni integrative e  correttive
dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 31 maggio 2023; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sulle  disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, 37 e 39, di cui agli articoli 1,
2 e 4, espressa nella seduta del 21 giugno 2023; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sulle
disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  28
febbraio 2021, n. 38 e 40, di cui agli articoli 3 e 5, espressa nella
seduta del 21 giugno 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 luglio 2023; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro per lo sport e i giovani e del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia  e  delle
finanze, dell'interno, delle infrastrutture e  dei  trasporti,  della
salute,  dell'istruzione  e  del  merito,  dell'universita'  e  della
ricerca, per la pubblica amministrazione e per le disabilita'; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  28  febbraio
2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), dopo le parole: «ad una  Disciplina  sportiva
associata o ad un Ente  di  promozione  sportiva»  sono  inserite  le
seguenti: «, anche paralimpico,  e  comunque  iscritto  nel  Registro
nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 39»; 
    b) alla lettera h), le parole: «, che ha il compito di  garantire
la massima diffusione  dell'idea  paralimpica  ed  il  piu'  proficuo
avviamento  alla  pratica  sportiva  delle  persone  disabili»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «che,  in   conformita'   ai   principi
dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, e' autorita' di
disciplina,  regolazione  e   gestione   delle   attivita'   sportive
paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilita'». 
    c) alla lettera dd), dopo le parole: «e  il  direttore  di  gara»
sono aggiunte le seguenti: «e ogni altro tesserato» e dopo le  parole
«verso un corrispettivo» sono aggiunte, in fine,  le  seguenti:  «nei
termini indicati dall'articolo 25»; 
  2. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:   «Le
associazioni e le societa' sportive dilettantistiche  indicano  nella
denominazione sociale  la  finalita'  sportiva  e  la  ragione  o  la
denominazione   sociale   dilettantistica.    Gli    enti    sportivi
dilettantistici possono costituirsi in:» 
    b) al comma 3,  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «Enti  di
Promozione  Sportiva»   sono   aggiunte   le   seguenti:   «,   anche
paralimpici». 
  3. All'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis  le  parole:  «Laddove  le  associazioni  e  le
societa' sportive che siano state costituite» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Laddove gli enti che siano stati costituiti» e le  parole:
«iscritte al Registro unico del terzo settore» sono sostituite  dalle
seguenti: «iscritti al Registro unico del terzo settore»; 
    b) dopo il comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente: 
      «1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma  1-bis,  la
mancata conformita' dello statuto ai criteri di cui al comma 1  rende
inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale  delle
attivita' sportive  dilettantistiche  e,  per  quanti  vi  sono  gia'
iscritti,  comporta  la  cancellazione  d'ufficio  dallo  stesso.  Le
associazioni e le societa'  sportive  dilettantistiche  uniformano  i
propri statuti alle disposizioni del presente  Capo  I  entro  il  31
dicembre 2023.».; 
    c) dopo l'articolo 7, e' inserito  il  seguente:  «Art.  7-bis  -
(Locali utilizzati) - 1. Le sedi delle associazioni e delle  societa'
sportive dilettantistiche in cui si svolgono  le  relative  attivita'
statutarie, purche' non di  tipo  produttivo,  sono  compatibili  con
tutte  le  destinazioni  d'uso  omogenee  previste  dal  decreto  del
Ministro  per  i  lavori   pubblici   2   aprile   1968,   n.   1444,
indipendentemente dalla destinazione urbanistica.». 
  4. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  36,
dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
    «1-ter. Il mancato rispetto  per  due  esercizi  consecutivi  dei
criteri di cui al comma 1 comporta  la  cancellazione  d'ufficio  dal
Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche.». 
  5. All'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
al comma 1, dopo le parole: «riconosciuti dal CONI» sono aggiunte  le
seguenti: «e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP». 
  6. All'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Le modifiche statutarie adottate entro il  31  dicembre
2023, sono esenti dall'imposta di  registro  se  hanno  lo  scopo  di
adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a  conformare
gli statuti alle disposizioni del presente decreto.». 
    b) al comma 3, le  parole:  «associazioni  sportive  scolastiche»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «associazioni  e  gruppi  sportivi
scolastici». 
  7. All'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
al comma 1: 
    a) dopo le  parole:  «la  Federazione  Sportiva  Nazionale»  sono
inserite le seguenti: «o la Federazione Sportiva Paralimpica»; 
    b) dopo le parole: «alla  Federazione  Sportiva  Nazionale»  sono
inserite le seguenti: «o alla Federazione Sportiva Paralimpica». 
  8. All'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1)  dopo  le  parole:  «e'  autorizzata  a  svolgere  attivita'
sportiva con una associazione o societa' sportiva» sono  aggiunte  le
seguenti: «, con i Gruppi Sportivi Militari o i  Corpi  civili  dello
Stato»; 
      2) dopo le parole: «Ente di promozione sportiva» sono  aggiunte
le seguenti: «, anche paralimpici»; 
    b) al comma 2, le parole: «, dall'Ente di promozione sportiva  di
appartenenza  dell'associazione,  o  dalla  societa'  sportiva»  sono
sostituite dalle seguenti: «e dall'Ente di promozione sportiva, anche
paralimpici,  di  appartenenza  dell'associazione,   dalla   societa'
sportiva, dai Gruppi Sportivi Militari  o  dai  Gruppi  sportivi  dei
Corpi civili dello Stato». 
  9. All'articolo 18 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
al comma 2, le parole: «Disciplina Sportive Associate e degli Enti di
Promozione Sportiva»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Discipline
Sportive  Associate  e  degli  Enti  di  Promozione  Sportiva,  anche
paralimpici». 
  10. La rubrica del titolo IV del decreto  legislativo  28  febbraio
2021, n. 36, e' sostituita dalla seguente: «Attivita'  di  sport  che
prevedono l'impiego di animali». 
  11. All'articolo 19 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4,  dopo  le  parole  «salvaguardia  dell'incolumita'
degli animali» sono aggiunte le seguenti: «e degli atleti»; 
    b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o  dell'Autorita'  politica
delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della
salute,  di  concerto  con  il   Ministro   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data  di
entrata in vigore della presente disposizione, e' data  attuazione  a
quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4.»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Ogni animale impiegato in attivita'  sportive  deve  essere
dotato di un documento di identificazione intestato a persona  fisica
o a persona giuridica,  che  ne  assume  i  doveri  di  custodia,  di
mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.»; 
    d) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Fatta  salva
l'applicazione di quanto disposto al comma precedente,  il  trasporto
degli  animali  impiegati  in  attivita'  sportive   effettuato   dal
proprietario degli stessi  non  e'  soggetto  all'applicazione  della
legge  6  giugno  1974,  n.  298.  Analogamente,  non   e'   soggetto
all'applicazione della legge 6 giugno  1974,  n.  298,  il  trasporto
degli  animali  impiegati  in  attivita'  sportive   effettuato   dal
legittimo detentore degli stessi, munito di idonea documentazione. In
entrambe le ipotesi di cui ai periodi  che  precedono,  il  trasporto
deve essere effettuato con mezzo di proprieta'  o  in  usufrutto  del
proprietario o detentore, o da loro acquistato con patto di riservato
dominio  o  preso  in  locazione  con  facolta'  di  compera   oppure
noleggiato senza conducenti, e  per  finalita'  ludiche,  sportive  o
sanitarie.»; 
    e) al comma 8, dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:
«L'obbligo si intende assolto qualora la copertura  assicurativa  sia
garantita  dal  tesseramento  dell'animale  impiegato  in   attivita'
sportive.». 
  12. L'articolo 20 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  36,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 20 (Competizioni sportive). - 1. L'ammissione  dell'animale
a una manifestazione, competizione o evento sportivo  e'  subordinata
all'accertamento,  da  parte  di  un  veterinario,   abilitato   alla
professione, della sua idoneita' a  partecipare,  per  condizioni  di
salute, di eta' e di genere, e della sua regolare  identificazione  e
registrazione ai sensi  della  normativa  vigente,  se  non  gia'  in
possesso del certificato di idoneita' annuale previsto per il cavallo
atleta all'articolo 23, comma 1 e disciplinato  ai  sensi  del  comma
1-bis del medesimo articolo 23.  L'organizzatore  di  manifestazioni,
competizioni o eventi sportivi con animali garantisce la  presenza  o
la reperibilita' di  un  veterinario  durante  lo  svolgimento  della
manifestazione o gara. 
    2.  E'  vietata  la  partecipazione  alle  manifestazioni,   alle
competizioni e agli eventi sportivi di cui al presente articolo degli
animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via  definitiva
per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al libro  II,
titolo IX-bis, del Codice penale,  e  dall'articolo  727  del  Codice
penale e per le violazioni  previste  dall'ordinamento  sportivo.  La
verifica e' affidata all'organizzatore dell'evento.». 
  13. All'articolo 21 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono  inserite
le seguenti: «, anche paralimpici»; 
      2) dopo le parole: «che impiegano animali in attivita' sportive
si dotano» sono inserite le seguenti: «, entro novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,»; 
      3) dopo le parole:  «appositi  regolamenti  che  fissino»  sono
inserite le seguenti «i criteri di riferimento per adempiere a quanto
previsto nel presente Capo I e»; 
    b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Regolamenti sportivi
e sanzioni disciplinari». 
  14. All'articolo 22 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) sia iscritto  al  «repertorio  cavalli  atleti»  presso  la
Federazione Italiana  Sport  Equestri  o  la  Federazione  Pentathlon
Moderno o la Fitetrec-Ante, o un Ente di Promozione  Sportiva,  anche
paralimpico riconosciuto per gli sport  equestri,  come  risulta  dal
«Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema  di
tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato, o presso il
Ministero  dell'Agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste.». 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2.   Sono   fatte   salve   le   competenze   del    Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle   foreste
riguardo  l'emissione  del  passaporto  dell'equide   (Documento   di
Identificazione).». 
  15. All'articolo 23 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «Ente di Promozione Sportiva» sono
inserite le seguenti:  «o  paralimpici  riconosciuti  per  gli  sport
equestri»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
      «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto  con
l'Autorita' politica delegata in materia di sport,  entro  nove  mesi
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
definiti i contenuti della visita veterinaria. Con lo stesso  decreto
sono definiti modalita' e contenuti dell'accertamento  dell'idoneita'
dell'animale ai sensi dell'articolo 20, comma 1.». 
  16. All'articolo 24 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con  impiego
di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o  dei  percorsi
autorizzati  dal   Ministero   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare  e  delle  foreste  o  dalla  Federazione  italiana  sport
equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di  promozione  sportiva,
anche  paralimpico  riconosciuto  per  gli  sport  equestri,   devono
comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli
atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, stabiliti con decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dall'Autorita'  politica
delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della
salute,  di  concerto  con  il   Ministro   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data  di
entrata in vigore della presente disposizione.». 
  17. All'articolo 25 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: «verso  un  corrispettivo»
sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti:  «a  favore  di  un  soggetto
dell'ordinamento  sportivo  iscritto  nel  Registro  nazionale  delle
attivita'  sportive  dilettantistiche,   nonche'   a   favore   delle
Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive  associate,
degli Enti di promozione  sportiva,  delle  associazioni  benemerite,
anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o  di
altro soggetto tesserato»; 
      2)  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai   seguenti:   «E'
lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo  15,
che svolge verso un corrispettivo a favore dei  soggetti  di  cui  al
primo periodo le mansioni  rientranti,  sulla  base  dei  regolamenti
tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie  per
lo svolgimento di attivita' sportiva, con esclusione  delle  mansioni
di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori  sportivi
coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una  professione  la
cui  abilitazione   professionale   e'   rilasciata   al   di   fuori
dell'ordinamento sportivo  e  per  il  cui  esercizio  devono  essere
iscritti in appositi albi o  elenchi  tenuti  dai  rispettivi  ordini
professionali.»; 
    b) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: 
      «1-ter. Le mansioni necessarie, oltre  a  quelle  indicate  nel
primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attivita'  sportiva,
sono approvate con decreto  dell'Autorita'  di  Governo  delegata  in
materia di sport, sentito il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali. Detto elenco e' tenuto dal Dipartimento per lo  sport  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e include  le  mansioni  svolte
dalle figure che, in base ai regolamenti  tecnici  delle  Federazioni
Sportive Nazionali  e  delle  Discipline  Sportive  Associate,  anche
paralimpiche,  sono  necessarie  per  lo  svolgimento  delle  singole
discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per  lo  sport,
attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva  competenza,
entro il 31 dicembre di  ciascun  anno.  In  mancanza,  si  intendono
confermate le mansioni dell'anno precedente.»; 
    c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e  Societa'
sportive dilettantistiche,  le  Federazioni  Sportive  Nazionali,  le
Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli  Enti
di Promozione Sportiva, anche paralimpici,  il  CONI,  il  CIP  e  la
societa' Sport e salute S.p.a. possono  avvalersi  di  prestatori  di
lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.» 
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,  possono  prestare  in  qualita'  di  volontari  la  propria
attivita'  nell'ambito  delle  societa'   e   associazioni   sportive
dilettantistiche,  delle  Federazioni   Sportive   Nazionali,   delle
Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e  degli
Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente  dalle
proprie  affiliate  se  cosi'  previsto  dai   rispettivi   organismi
affilianti, del CONI, del CIP e della societa' Sport e salute S.p.a.,
fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli  obblighi  di  servizio,
previa comunicazione all'amministrazione  di  appartenenza.  In  tali
casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive
dei volontari di cui all'articolo 29, comma  2.  Qualora  l'attivita'
dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del  lavoro
sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di  un
corrispettivo,   la   stessa   puo'   essere   svolta   solo   previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o
la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla
base di parametri definiti con decreto del Ministro per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  l'Autorita'  politica  delegata  in
materia di sport, sentiti  il  Ministro  della  difesa,  il  Ministro
dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il  Ministro
dell'universita' e delle ricerca. Se, decorso il termine  di  cui  al
terzo periodo, non interviene il rilascio  dell'autorizzazione  o  il
rigetto dell'istanza, l'autorizzazione e' da ritenersi in  ogni  caso
accordata.  In  tal  caso  si  applica  il  regime  previsto  per  le
prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e
all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al  presente  comma,  che
prestano la loro attivita' in qualita' di volontari o  di  lavoratori
sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal  CIP
e dagli  altri  soggetti  ai  quali  forniscono  proprie  prestazioni
sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le  disposizioni
del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i
Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi  civili  dello
Stato quando espleta la propria attivita' sportiva istituzionale, e a
atleti,  quadri  tecnici,  arbitri/giudici  e   dirigenti   sportivi,
appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e  non  dello  Stato
che possono essere autorizzati dalle  amministrazioni  d'appartenenza
quando richiesti  dal  CONI,  dal  CIP,  dalle  Federazioni  sportive
nazionali e dalle Discipline  sportive  associate  o  sotto  la  loro
egida.»; 
    e) il comma 6-bis e' sostituito dai seguenti: 
      «6-bis.   Ai   direttori   di   gara   e   ai   soggetti   che,
indipendentemente dalla  qualifica  indicata  dai  regolamenti  della
disciplina sportiva di  competenza,  sono  preposti  a  garantire  il
regolare svolgimento delle competizioni  sportive,  sia  riguardo  al
rispetto delle regole, sia  riguardo  alla  rilevazione  di  tempi  e
distanze, che operano nel settore dilettantistico, per  ogni  singola
prestazione e' sufficiente  la  comunicazione  o  designazione  della
Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva  associata
o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici,  ai
sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere
riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attivita'
svolte  anche  nel  proprio   Comune   di   residenza,   nei   limiti
dell'articolo 29, comma 2, in occasione  di  manifestazioni  sportive
riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali,  dalle  Discipline
sportive  associate,  dagli  Enti  di  promozione   sportiva,   anche
paralimpici, dal CONI, dal  CIP  e  dalla  societa'  Sport  e  salute
S.p.a.. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano  nell'area
del  professionismo  non  si  applica  il  regime  previsto  per   le
prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6. 
      6-ter. Relativamente ai soggetti indicati nel comma  6-bis,  le
comunicazioni al centro per  l'impiego  di  cui  all'articolo  9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono  effettuate
dalla  Federazione  Sportiva  Nazionale  o  la  Disciplina   Sportiva
Associata  o  l'Ente  di   Promozione   Sportiva   competente,   pure
paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se  cosi'  previsto
dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la  societa'
Sport e salute S.p.A. per  un  ciclo  integrato  di  prestazioni  non
superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi,  e
comunicate entro il trentesimo giorno successivo  alla  scadenza  del
trimestre solare; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la
Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva  Associata  o
l'Ente di Promozione Sportiva competente,  anche  paralimpici,  o  il
CONI,  il  CIP  e  la  societa'  Sport  e  salute  S.p.A.   provvede,
direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai rispettivi
organismi affilianti, alla  comunicazione  all'interno  del  Registro
nazionale delle attivita'  sportive  dilettantistiche,  dei  soggetti
convocati e dei relativi  compensi  agli  stessi  riconosciuti  e  la
medesima  comunicazione  e'  resa  disponibile,  per  gli  ambiti  di
rispettiva  competenza,   all'Ispettorato   nazionale   del   lavoro,
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
in tempo reale. La predetta comunicazione e' messa a disposizione del
sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73  del  codice
per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. Relativamente  ai  soggetti  indicati  al  comma  6-bis,
l'iscrizione nel libro unico del lavoro di cui  all'articolo  39  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' avvenire alla fine di ciascun
anno di riferimento in un'unica  soluzione,  entro  i  trenta  giorni
successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro,  fermo
restando  che  i  compensi  dovuti  possono  essere   erogati   anche
anticipatamente.». 
  18. All'articolo 26 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «nell'articolo 1,  commi  da  47  a  69,
della legge 28 giugno 2012, n. 92» sono soppresse; 
    b) al comma 2, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono
inserite le seguenti: «, anche paralimpici»; 
    c) al comma 3, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono
aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici»; 
    d) al comma 4, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono
inserite le seguenti: «, anche paralimpici». 
  19. All'articolo 27 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole: «, dalla Disciplina Sportiva Associata»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o  dalla   Disciplina   Sportiva
Associata, anche paralimpici,»; 
    b) al comma 5, dopo le parole:  «Disciplina  Sportiva  Associata»
sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici,». 
  20. All'articolo 28 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) alla lettera a), la parola: «diciotto» e'  sostituita  dalla
seguente: «ventiquattro»; 
      2) alla  lettera  b),  dopo  le  parole:  «Enti  di  Promozione
Sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici»; 
    b) al comma 3: 
      1)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «L'associazione   o
societa'» sono inserite le seguenti: «nonche' la Federazione Sportiva
Nazionale, la Disciplina Sportiva  associata,  l'Ente  di  Promozione
Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il  CONI,  il
CIP e la societa' Sport e salute S.p.a.»; 
      2) l'ultimo periodo e' soppresso; 
    c) al comma 4, primo periodo,  dopo  le  parole  «dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133», la parola: «e'» e' sostituita  dalle  seguenti:
«puo' essere»; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita' politica delegata in materia  di  sport,  adottato  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  entro
il 1° luglio 2023, sono individuate  le  disposizioni  tecniche  e  i
protocolli  informatici  necessari  a  consentire   gli   adempimenti
previsti al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli  necessari  a
consentire gli adempimenti previsti al comma  4.  Con  riguardo  agli
adempimenti di  cui  al  comma  3,  le  comunicazioni  attraverso  il
Registro nazionale delle  attivita'  sportive  dilettantistiche  sono
effettuate nel rispetto dell'articolo 9-bis, commi  2  e  2-bis,  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno  del
mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Con riguardo  agli
adempimenti di cui al comma  4,  l'iscrizione  del  libro  unico  del
lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, puo' avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla  scadenza
del rapporto di lavoro, entro trenta giorni  dalla  fine  di  ciascun
anno di riferimento, fermo restando che  i  compensi  dovuti  possono
essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima  applicazione,
gli  adempimenti  e  i  versamenti  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e  continuative
di cui al presente articolo, limitatamente  al  periodo  di  paga  da
luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro  il  31
ottobre.». 
  21. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, e' inserito il seguente: 
    «Art. 28-bis (Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli
atleti di club paralimpici). - 1. Dal 1° gennaio  2024,  agli  atleti
aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o  del
settore privato che rientrino nella categoria del piu'  alto  livello
tecnico - agonistico, cosi' come  definito  dal  CIP,  riferito  alle
discipline  sportive  e  alle  specialita'  inserite  nel   programma
ufficiale dei Giochi Paralimpici e  dei  Giochi  olimpici  silenziosi
(deaflympics), che svolgano  attivita'  di  preparazione  finalizzata
alla partecipazione ad eventi sportivi,  nonche'  che  partecipino  a
raduni della squadra nazionale e ad eventi  sportivi  internazionali,
quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i  campionati
mondiali,  le  paralimpiadi,  i  deaflympics,   previa   convocazione
ufficiale da parte della Federazione  Sportiva  di  appartenenza,  e'
garantito il mantenimento del  posto  di  lavoro  e  del  trattamento
economico e previdenziale da parte del  datore  di  lavoro,  mediante
l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro  a  seguito
di apposita comunicazione di attivazione del  CIP,  relativamente  al
numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro e'  tenuto
a consentire, nei limiti di novanta giorni l'anno e di massimo trenta
giorni continuativi. 
    2. A partire dall'anno 2024, ai datori di lavoro degli atleti  di
cui al comma 1, che ne facciano richiesta, e' rimborsato, nei  limiti
delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l'equivalente del
trattamento economico e previdenziale versato di cui al comma  1.  Le
istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di  lavoro
degli atleti, degli emolumenti versati ai  propri  dipendenti  devono
essere presentate al CIP che ha reso la comunicazione di  attivazione
che, effettuate  le  necessarie  verifiche  istruttorie,  provvede  a
rimborsare. Le richieste di rimborso da parte dei  datori  di  lavoro
devono pervenire entro l'anno successivo alla effettiva fruizione dei
permessi per l'attivita' di preparazione, o entro  l'anno  successivo
alla conclusione dell'evento sportivo  al  quale  l'atleta  ha  preso
parte e sono presentate mediante esibizione  dei  prospetti  di  paga
attestanti le  somme  effettivamente  corrisposte.  Le  richieste  di
rimborso verificate sono ammissibili e soddisfatte, fino a un massimo
complessivo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024  a
valere sulle dotazioni  economiche  del  CIP,  che  ne  determina  le
modalita' e gli eventuali limiti di erogazione. 
    3. Le disposizioni di cui al presente articolo non  si  applicano
agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi sportivi militari
e i Gruppi sportivi  dei  Corpi  civili  dello  Stato,  limitatamente
all'attivita' sportiva istituzionale.». 
  22. All'articolo 29 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:  «Le  spese
sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte  di
autocertificazione resa ai sensi dell'articolo  46  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  purche'  non
superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale  competente
deliberi sulle tipologie di spese e le attivita' di volontariato  per
le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso. I rimborsi  di  cui
al  presente  comma  non  concorrono  a  formare   il   reddito   del
percipiente.». 
  23. All'articolo 30 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. In relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come previsto al comma  1,
il limite di eta' minimo, di cui  agli  articoli  43,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 81 del 2015 e 3 della legge 17  ottobre  1967,
n. 977, e' fissato a 14 anni, assolvendo il percorso di apprendistato
l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente  e  cio'  anche
nell'ottica  della  valorizzazione  non  solo  sportiva,   ma   anche
culturale-sociale dei giovanti atleti.». 
  24. All'articolo 31 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «Le Federazioni Sportive Nazionali e le
Discipline  Sportive  Associate  possono   dettare   una   disciplina
transitoria che  preveda  la  diminuzione  progressiva  della  durata
massima dello stesso» sono soppresse»; 
    b) al comma 2, dopo le parole:  «Discipline  Sportive  Associate»
sono inserite le seguenti: «, anche paralimpiche,» 
    c) al comma 3, ultimo periodo, le parole «31 dicembre 2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024». 
  25. All'articolo 32 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «di concerto  col  Ministro  della
salute,» sono inserite le seguenti: «sentita  la  Federazione  Medico
Sportiva Italiana e»; 
    b) al comma 2, le parole: «30 maggio 2018» sono sostituite  dalle
seguenti: «9 aprile 2008»; 
    c) al comma 5, primo periodo, le parole: «e  Discipline  Sportive
Associate» sono sostituite dalle seguenti: «, le Discipline  Sportive
Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici,»; 
    d) al comma 6-bis, dopo le parole: «restano fermi» sono  inserite
le seguenti: «la disciplina attuativa e». 
  26. All'articolo 33 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  al  terzo  periodo,  dopo  le  parole  «decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81,» sono  aggiunte  le  seguenti:  «il
quale utilizza la certificazione rilasciata  dal  medico  sportivo.»;
dopo il  terzo  periodo  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente:  «Ai
lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente  non  superiori
ai cinquemila euro si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  21,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»; 
    b) al comma 6, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il
decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione
della nomina del responsabile della protezione  dei  minori  all'ente
affiliante di appartenenza, in  sede  di  affiliazione  e  successiva
riaffiliazione.». 
  27. All'articolo 34 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo  le  parole:  «con  l'Autorita'  delegata  in
materia  di  sport,»  sono  inserite  le   seguenti:   «su   proposta
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro,»; 
    b) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Ai  lavoratori
sportivi  titolari  di  contratti  di  collaborazione  coordinata   e
continuativa  si  applica  esclusivamente  la   tutela   assicurativa
obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre  2002,
n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.». 
  28. All'articolo 35 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, dopo le parole:  «Discipline  Sportive  Associate»
sono inserite le seguenti: «, anche paralimpiche»; 
    b) al comma 8-quinquies, la parola:  «e'»,  e'  sostituita  dalle
seguenti: «puo' essere»; 
    c) dopo il comma 8-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
      «8-sexies.    Alle    associazioni    e    societa'    sportive
dilettantistiche iscritte  nel  Registro  nazionale  delle  attivita'
sportive dilettantistiche di cui al capo I del decreto legislativo 28
febbraio 2021 n. 39,  che  nel  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di
cui al presente comma hanno conseguito ricavi  di  qualsiasi  natura,
non superiori complessivamente a euro  100.000,  e'  riconosciuto  un
contributo, commisurato  ai  contributi  previdenziali  per  i  quali
l'obbligo  di  denuncia  e  di  versamento   grava   sulle   predette
associazioni  e  societa'  sportive  dilettantistiche   versati   sui
compensi dei lavoratori sportivi  di  cui  al  comma  2  titolari  di
contratti di collaborazione coordinata  e  continuativa  erogati  nei
mesi di luglio,  agosto,  settembre,  ottobre  e  novembre  2023.  Il
contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa  di  cui  al
comma 8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti
previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis». 
      8-septies.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di  sport,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti le modalita' ed i termini di concessione e  di  revoca  del
contributo di  cui  al  comma  8-sexies,  nonche'  sono  definite  le
modalita' di controllo per la verifica della spettanza del  beneficio
richiesto, anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo sport che
verifica i dati  nel  Registro  nazionale  delle  attivita'  sportive
dilettantistiche, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il medesimo contributo e' iscritto nel  Registro  nazionale
degli aiuti di Stato dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per lo Sport ai sensi degli articoli 8 e 9  del  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 
      8-octies. Le societa'  sportive  dilettantistiche  beneficiarie
del contributo di cui  al  comma  8-sexies  pubblicano  nel  Registro
nazionale delle attivita'  sportive  dilettantistiche  l'importo  del
contributo ricevuto. La cancellazione dal  Registro  nazionale  delle
attivita'  sportive  dilettantistiche  comporta  la   decadenza   dal
contributo e il recupero dello stesso limitatamente  alla  quota  del
contributo fruita nel medesimo  anno  successivamente  alla  data  di
cancellazione. 
      8-novies. Il contributo di cui al comma 8-sexies  non  concorre
alla formazione del reddito, ne' della base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle attivita'  produttive,  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917. 
      8-decies. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  8-sexies,  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per il successivo trasferimento al  bilancio  autonomo
della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  un  Fondo  con  una
dotazione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023.  La  dotazione  del
Fondo costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo  di
cui al comma 8-sexies. 
      8-undecies. Agli  oneri  derivanti  dai  commi  da  8-sexies  a
8-decies, pari a 8,3 milioni di euro per  l'anno  2023,  si  provvede
mediante corrispondente versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri  a  valere
sulle risorse affluite sul  proprio  bilancio  autonomo  per  effetto
dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.». 
  29. All'articolo 36 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In ogni
caso, tutti i singoli  compensi  per  i  collaboratori  coordinati  e
continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo  annuo
di  85.000  euro  non  concorrono  alla  determinazione  della   base
imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446»; 
  30. All'articolo 37 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono  inserite
le seguenti: «, anche paralimpici,»; 
      2) dopo  il  primo  periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  «Non
rientrano tra i soggetti di  cui  al  presente  articolo  coloro  che
forniscono   attivita'   di    carattere    amministrativo-gestionale
nell'ambito di una professione per il  cui  esercizio  devono  essere
iscritti in appositi albi o  elenchi  tenuti  dai  rispettivi  ordini
professionali.»; 
    b) al comma 4, dopo le parole: «dall'articolo 35, commi 2,»  sono
inserite le seguenti: «6, 7,». 
  31. All'articolo 38 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, al comma 1, dopo le parole: «Discipline Sportive Associate»  sono
inserite le seguenti: «, anche paralimpiche,», dopo le  parole:  «dal
CONI»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  dal  CIP,  per  quanto   di
competenza» e dopo le parole: «sentito  il  CONI»  sono  inserite  le
seguenti: «e il CIP, per quanto di competenza,». 
  32. All'articolo 40 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «Province  autonome  e  il  CONI»  sono
sostituite dalle seguenti: «Province autonome di Trento e di Bolzano,
il CONI e il CIP»; 
    b) al comma 2, le parole: «Il CONI  stabilisce»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Il  CONI  e  il  CIP,  negli  ambiti  di  rispettiva
competenza,  stabiliscono»,   e   dopo   le   parole:   «Associazioni
Benemerite» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici»; 
    c) al comma 3, le parole: «Il CONI  e'  tenuto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Il  CONI  e  il  CIP,  negli  ambiti  di  rispettiva
competenza, sono tenuti». 
  33. All'articolo 41 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla  seguente:  «b)  la
conduzione, gestione e valutazione  di  attivita'  motorie  volte  al
miglioramento della qualita' della vita mediante l'esercizio  fisico,
utili alla prevenzione, al mantenimento e  alla  cura  del  benessere
psico-fisico». 
  34. All'articolo 43 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «tesserati con il CIP» sono  sostituite
dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva  riconosciuta
dal CIP»; 
    b) al comma 4, in fine, dopo  l'ultimo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: «Gli atleti paralimpici  sono  esentati  dal  sostenere  la
prova di idoneita' relativa alla patologia o condizione  invalidante,
cosi' come  certificata  dalle  Commissioni  Mediche  competenti  per
territorio,  che   ne   determina   la   categoria   paralimpica   di
appartenenza.». 
  35. All'articolo 44 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  3,  le  parole:  «tesserati  nel  Comitato  Italiano
Paralimpico» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tesserati  con  una
Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»; 
    b) al comma 4, in fine, dopo  l'ultimo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: «Gli atleti paralimpici  sono  esentati  dal  sostenere  la
prova di idoneita' relativa alla patologia o condizione  invalidante,
cosi' come  certificata  dalle  Commissioni  Mediche  competenti  per
territorio,  che   ne   determina   la   categoria   paralimpica   di
appartenenza.». 
  36. All'articolo 45 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «appartenenti  al  Comitato  Italiano
Paralimpico» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tesserati  con  una
Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»; 
    b) al comma  4,  le  parole:  «tesserati  nel  Comitato  Italiano
Paralimpico» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tesserati  con  una
Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»; 
    c) al comma 5, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: «Gli atleti paralimpici  sono  esentati  dal  sostenere  la
prova di idoneita' relativa alla patologia o condizione  invalidante,
cosi' come  certificata  dalle  Commissioni  Mediche  competenti  per
territorio,  che   ne   determina   la   categoria   paralimpica   di
appartenenza». 
  37. All'articolo 47, comma 4, lettera a), del  decreto  legislativo
28 febbraio 2021, n. 36, le  parole:  «tesserati  con  il  CIP»  sono
sostituite dalle seguenti: «tesserati con  una  Federazione  Sportiva
riconosciuta dal CIP». 
  38. All'articolo 48 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «tesserati con il CIP» sono  sostituite
dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva  riconosciuta
dal CIP»; 
    b) al comma 4, lettera a), le parole: «tesserati con il CIP» sono
sostituite dalle seguenti: «tesserati con  una  Federazione  Sportiva
riconosciuta dal CIP». 
  39. Al titolo VII del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  36,
prima dell'articolo 51, e' inserito il seguente: 
    «Art. 50-bis (Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo).  -  1.
Al fine  di  favorire  la  migliore  conoscenza  e  attuazione  delle
disposizioni in materia  di  lavoro  sportivo  dettate  dal  presente
decreto e di monitorare l'entrata in vigore della riforma, presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport,  e'
istituito, entro il 31 dicembre  2023  l'Osservatorio  nazionale  sul
lavoro sportivo, al quale sono attribuiti i seguenti compiti: 
      a)  promuovere  iniziative  coordinate  anche  con  i  soggetti
dell'ordinamento sportivo per la migliore conoscenza  e  applicazione
delle norme contenute nel presente decreto; 
      b)  effettuare  un   costante   monitoraggio   della   corretta
applicazione della normativa  sopra  citata,  acquisendo  ogni  utile
informazione dai soggetti dell'ordinamento sportivo; 
      c) esaminare le problematiche connesse  all'entrata  in  vigore
della normativa sopra  richiamata  e  farsi  promotore  di  eventuali
iniziative correttive o migliorative; 
      d) pubblicare un rapporto annuale sulla situazione  del  lavoro
sportivo in ambito nazionale. 
    2. Con decreto dell'Autorita' delegata per lo sport, adottato  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  sono
stabilite   le   linee   operative   e   le   attivita'   strumentali
all'espletamento  dei  compiti   di   cui   al   comma   1,   nonche'
l'organizzazione, le modalita' di  funzionamento  e  la  composizione
dell'Osservatorio. 
    3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono  essere  invitati,  in
relazione alla  trattazione  di  tematiche  di  specifico  interesse,
rappresentanti  di  soggetti  pubblici  e  privati  a  vario   titolo
interessati  alla  problematica  del  lavoro  sportivo  e  alla   sua
applicazione. 
    4.  All'istituzione  e  al  funzionamento  dell'Osservatorio   si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. Ai  componenti  dell'Osservatorio  non  spettano
compensi ne' rimborsi spese, ne' emolumenti comunque denominati.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della  Costituzione  stabilisce  che  allo
          Stato sono riservate in  via  esclusiva  alcune  competenze
          puntualmente  enumerate  nell'art.  117,  da  svolgere  nel
          rispetto  dei   limiti   generali   posti   alla   funzione
          legislativa  dall'art.   117,   primo   comma   (competenza
          esclusiva dello Stato). Alle regioni  sono  attribuite  una
          serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei  principi
          fondamentali stabiliti dalle leggi  dello  Stato,  indicate
          nell'art.   117,   terzo   comma   (competenza    regionale
          concorrente).  Quindi   nelle   materie   di   legislazione
          concorrente spetta alle Regioni  la  potesta'  legislativa,
          salvo che per la determinazione dei principi  fondamentali,
          riservata  alla  legislazione  dello  Stato.  Spetta   alle
          Regioni la potesta'  legislativa  in  riferimento  ad  ogni
          materia non espressamente riservata alla legislazione dello
          Stato. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri»: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 7,  8  e  9,
          della legge 8 agosto  2019,  n.  86,  recante  «Deleghe  al
          Governo e altre  disposizioni  in  materia  di  ordinamento
          sportivo,    di    professioni    sportive    nonche'    di
          semplificazione»: 
                «Art. 5 (Delega al  Governo  per  il  riordino  e  la
          riforma delle disposizioni  in  materia  di  enti  sportivi
          professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto  di
          lavoro sportivo). - 1. Allo scopo di garantire l'osservanza
          dei  principi  di  parita'  di   trattamento   e   di   non
          discriminazione  nel  lavoro  sportivo,  sia  nel   settore
          dilettantistico sia  nel  settore  professionistico,  e  di
          assicurare la stabilita' e la  sostenibilita'  del  sistema
          dello sport, il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, uno o piu' decreti  legislativi  di  riordino  e  di
          riforma delle disposizioni  in  materia  di  enti  sportivi
          professionistici e dilettantistici  nonche'  di  disciplina
          del  rapporto  di  lavoro  sportivo,  secondo  i   seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                  a)   riconoscimento   del   carattere   sociale   e
          preventivo-sanitario   dell'attivita'    sportiva,    quale
          strumento di miglioramento  della  qualita'  della  vita  e
          della salute,  nonche'  quale  mezzo  di  educazione  e  di
          sviluppo sociale; 
                  b) riconoscimento del principio della  specificita'
          dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito
          a livello nazionale  e  dell'Unione  europea,  nonche'  del
          principio delle pari opportunita', anche per le persone con
          disabilita',  nella  pratica  sportiva  e  nell'accesso  al
          lavoro sportivo sia nel  settore  dilettantistico  sia  nel
          settore professionistico; 
                  c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per
          la finanza pubblica e fermo restando  quanto  previsto  dal
          comma 4, nell'ambito della specificita' di cui alla lettera
          b)  del  presente  comma,  della  figura   del   lavoratore
          sportivo, ivi compresa la figura  del  direttore  di  gara,
          senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla
          natura dilettantistica  o  professionistica  dell'attivita'
          sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in
          materia  assicurativa,  previdenziale  e  fiscale  e  delle
          regole di gestione del relativo fondo di previdenza; 
                  d) tutela della salute e della sicurezza dei minori
          che svolgono  attivita'  sportiva,  con  la  previsione  di
          specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle
          societa' e delle  associazioni  sportive  con  le  quali  i
          medesimi svolgono attivita'; 
                  e) valorizzazione della formazione  dei  lavoratori
          sportivi, in particolare dei giovani  atleti,  al  fine  di
          garantire loro una crescita non  solo  sportiva,  ma  anche
          culturale   ed   educativa   nonche'    una    preparazione
          professionale   che   favorisca   l'accesso   all'attivita'
          lavorativa anche alla fine della carriera sportiva; 
                  f) disciplina dei  rapporti  di  collaborazione  di
          carattere   amministrativo   gestionale   di   natura   non
          professionale per  le  prestazioni  rese  in  favore  delle
          societa' e associazioni sportive dilettantistiche,  tenendo
          conto delle peculiarita' di queste ultime e del  loro  fine
          non lucrativo; 
                  g) riordino e coordinamento formale  e  sostanziale
          delle disposizioni di legge, compresa  la  legge  23  marzo
          1981, n. 91, apportando  le  modifiche  e  le  integrazioni
          necessarie per garantirne la coerenza giuridica,  logica  e
          sistematica,  nel   rispetto   delle   norme   di   diritto
          internazionale  e  della  normativa  dell'Unione   europea,
          nonche' per adeguarle ai principi riconosciuti del  diritto
          sportivo    e    ai    consolidati    orientamenti    della
          giurisprudenza; 
                  h) riordino della disciplina della mutualita' nello
          sport professionistico; 
                  i)  riconoscimento  giuridico  della   figura   del
          laureato in scienze  motorie  e  dei  soggetti  forniti  di
          titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8  maggio
          1998, n. 178; 
                  l) revisione  e  trasferimento  delle  funzioni  di
          vigilanza e  covigilanza  esercitate  dal  Ministero  della
          difesa su enti sportivi e federazioni  sportive  nazionali,
          in coerenza con la  disciplina  relativa  agli  altri  enti
          sportivi   e   federazioni   sportive,   previa    puntuale
          individuazione   delle   risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie da trasferire; 
                  m)   trasferimento    delle    funzioni    connesse
          all'agibilita' dei campi e degli impianti di tiro  a  segno
          esercitate dal Ministero della difesa  all'Unione  italiana
          tiro  a  segno,  anche  con  la  previsione  di  forme   di
          collaborazione della  stessa  con  il  predetto  Ministero,
          previa  puntuale  individuazione   delle   risorse   umane,
          strumentali e finanziarie da trasferire; 
                  n)  riordino  della  normativa   applicabile   alle
          discipline sportive che  prevedono  l'impiego  di  animali,
          avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari,  al
          trasporto,  alla  tutela  e  al  benessere  degli   animali
          impiegati in attivita' sportive. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze e, limitatamente ai criteri  di  cui  al  comma  1,
          lettere a) ed e), rispettivamente  con  il  Ministro  della
          salute e con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca, acquisita l'intesa in sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano.  Gli  schemi  dei
          decreti  legislativi  sono  trasmessi   alle   Camere   per
          l'espressione  del  parere  da  parte   delle   Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari, da rendere entro il termine  di  quarantacinque
          giorni dalla data  di  trasmissione,  decorso  il  quale  i
          decreti possono essere comunque emanati. Se il termine  per
          l'espressione  del  parere  scade  nei  trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine  di  cui  al  comma  1  o
          successivamente,  quest'ultimo  termine  e'  prorogato   di
          novanta giorni. 
                3. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  con  la
          procedura previsti  dai  commi  1  e  2,  il  Governo  puo'
          adottare disposizioni integrative e correttive dei  decreti
          medesimi. 
                4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. Qualora uno o  piu'  decreti  legislativi
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che   non   trovino
          compensazione al proprio interno o mediante utilizzo  delle
          risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del  decreto-legge
          12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  9  agosto  2018,  n.  96,  essi  sono  emanati  solo
          successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17,  comma
          2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» 
                «Art. 6 (Delega al Governo in materia di rapporti  di
          rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e  di
          accesso ed esercizio della professione di agente sportivo).
          - 1. Allo scopo di garantire imparzialita', indipendenza  e
          trasparenza  nell'attivita'  degli  agenti   sportivi,   il
          Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu'
          decreti legislativi per il riordino delle  disposizioni  in
          materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e  delle
          societa'  sportive  e  di  accesso   ed   esercizio   della
          professione di agente sportivo, secondo i seguenti principi
          e criteri direttivi: 
                  a) organizzazione delle  disposizioni  per  settori
          omogenei o per specifiche attivita' o gruppi di attivita'; 
                  b)  coordinamento,  sotto  il  profilo  formale   e
          sostanziale,  del  testo  delle  disposizioni   legislative
          vigenti, anche apportando le opportune  modifiche  volte  a
          garantire o migliorare  la  coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e  ad  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
                  c) indicazione esplicita delle norme  da  abrogare,
          fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15  delle
          disposizioni sulla legge in  generale  premesse  al  codice
          civile; 
                  d)   previsione   dei   principi   di    autonomia,
          trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente
          sportivo nello svolgimento della sua professione; 
                  e) introduzione di  norme  per  la  disciplina  dei
          conflitti di interessi, che garantiscano l'imparzialita'  e
          la trasparenza nei rapporti tra  gli  atleti,  le  societa'
          sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attivita' di
          questi ultimi sia esercitata in forma societaria; 
                  f) individuazione, anche  in  ragione  dell'entita'
          del compenso, di modalita' di svolgimento delle transazioni
          economiche  che  ne   garantiscano   la   regolarita',   la
          trasparenza e la conformita' alla  normativa,  comprese  le
          previsioni di carattere fiscale e previdenziale; 
                  g) previsione di misure  idonee  a  introdurre  una
          specifica  disciplina  volta  a  garantire  la  tutela  dei
          minori,  con  specifica  definizione  dei  limiti  e  delle
          modalita' della loro  rappresentanza  da  parte  di  agenti
          sportivi; 
                  h)   definizione   di   un   quadro   sanzionatorio
          proporzionato  ed  efficace,  anche  con  riferimento  agli
          effetti dei contratti stipulati dagli assistiti. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province  autonome
          di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti  legislativi
          sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere  da
          parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
          e per i profili finanziari, da rendere entro il termine  di
          quarantacinque giorni dalla data di  trasmissione,  decorso
          il quale i decreti possono essere comunque emanati.  Se  il
          termine per  l'espressione  del  parere  scade  nei  trenta
          giorni che precedono la scadenza  del  termine  di  cui  al
          comma  1  o  successivamente,   quest'ultimo   termine   e'
          prorogato di novanta giorni. 
                3. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  con  la
          procedura previsti  dai  commi  1  e  2,  il  Governo  puo'
          adottare disposizioni integrative e correttive dei  decreti
          medesimi. 
                4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.» 
                «Art. 7 (Delega al  Governo  per  il  riordino  e  la
          riforma delle norme  di  sicurezza  per  la  costruzione  e
          l'esercizio degli impianti sportivi e  della  normativa  in
          materia  di  ammodernamento  o  costruzione   di   impianti
          sportivi). -  1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino e  la
          riforma delle norme  di  sicurezza  per  la  costruzione  e
          l'esercizio   degli   impianti   sportivi   nonche'   della
          disciplina relativa  alla  costruzione  di  nuovi  impianti
          sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino  di  quelli
          gia' esistenti, compresi quelli scolastici. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                  a)  ricognizione,  coordinamento  e  armonizzazione
          delle norme in materia di  sicurezza  per  la  costruzione,
          l'accessibilita' e  l'esercizio  degli  impianti  sportivi,
          comprese quelle  di  natura  sanzionatoria,  apportando  le
          opportune modifiche volte a garantire  o  a  migliorare  la
          coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa  e
          ad  adeguare,  aggiornare  e  semplificare  il   linguaggio
          normativo; 
                  b) organizzazione delle  disposizioni  per  settori
          omogenei o per specifiche attivita' o gruppi di attivita'; 
                  c) indicazione esplicita delle norme  da  abrogare,
          fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15  delle
          disposizioni sulla legge in  generale  premesse  al  codice
          civile; 
                  d) semplificazione e accelerazione delle  procedure
          amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti
          dall'articolo 1, comma 304, della legge 27  dicembre  2013,
          n. 147, e dall'articolo  62  del  decreto-legge  24  aprile
          2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          giugno 2017, n. 96, in accordo con la disciplina vigente in
          materia di prevenzione della  corruzione,  ai  sensi  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190, finalizzate prioritariamente
          agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi
          esistenti, di cui all'articolo 1, comma 305,  della  citata
          legge  n.  147  del  2013,   o   di   strutture   pubbliche
          inutilizzate; 
                  e)  individuazione   di   criteri   progettuali   e
          gestionali orientati  alla  sicurezza,  anche  strutturale,
          alla fruibilita', all'accessibilita'  e  alla  redditivita'
          degli interventi  e  della  gestione  economico-finanziaria
          degli impianti sportivi, ai quali gli operatori pubblici  e
          privati  devono  attenersi,  in  modo  che  sia  garantita,
          nell'interesse  della  collettivita',  la  sicurezza  degli
          impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di
          violenza  all'interno  e  all'esterno  dei  medesimi  e  di
          migliorare,  a  livello  internazionale,  l'immagine  dello
          sport, nel rispetto della normativa vigente; 
                  f) individuazione di  un  sistema  che  preveda  il
          preventivo accordo con la federazione  sportiva  nazionale,
          la disciplina  sportiva  associata,  l'ente  di  promozione
          sportiva o la societa' o associazione sportiva utilizzatori
          e la possibilita' di affidamento diretto dell'impianto gia'
          esistente  alla  federazione   sportiva   nazionale,   alla
          disciplina  sportiva  associata,  all'ente  di   promozione
          sportiva o alla societa' o  associazione  utilizzatori,  in
          presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con
          l'oggetto e la finalita' dell'affidamento,  che  assicurino
          la sostenibilita' economico-finanziaria della gestione e  i
          livelli di qualita' del servizio  eventualmente  offerto  a
          terzi diversi dalla federazione sportiva  nazionale,  dalla
          disciplina  sportiva  associata,  dall'ente  di  promozione
          sportiva o  dalla  societa'  o  associazione  utilizzatori,
          fatti salvi  i  requisiti  di  carattere  generale  di  cui
          all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici,  di  cui
          al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
                  g) individuazione di strumenti economico-finanziari
          da affidare alla gestione e al coordinamento  dell'Istituto
          per il credito sportivo; 
                  h)    definizione    della     disciplina     della
          somministrazione di cibi  e  bevande  tramite  distributori
          automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato lo
          sport, nel rispetto di  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n. 128. 
                3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e, limitatamente ai criteri  di  cui  al  comma  2,
          lettere a), b), c),  d)  e  h),  con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione, nonche', limitatamente ai criteri
          di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), con  il
          Ministro   dell'interno   e   con   il    Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa in  sede
          di Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei  decreti
          legislativi sono trasmessi alle  Camere  per  l'espressione
          del  parere  da  parte   delle   Commissioni   parlamentari
          competenti per materia  e  per  i  profili  finanziari,  da
          rendere entro il termine  di  quarantacinque  giorni  dalla
          data di trasmissione, decorso il quale  i  decreti  possono
          essere comunque emanati. Il termine per  l'esercizio  della
          delega e' prorogato di novanta giorni quando il termine per
          l'espressione del  parere  delle  Commissioni  parlamentari
          scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine
          di cui al comma 1 o successivamente. 
                4. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  con  la
          procedura previsti  dai  commi  2  e  3,  il  Governo  puo'
          adottare disposizioni integrative e correttive dei  decreti
          medesimi. 
                5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. Qualora uno o  piu'  decreti  legislativi
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che   non   trovino
          compensazione al proprio interno o mediante utilizzo  delle
          risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del  decreto-legge
          12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  9  agosto  2018,  n.  96,  essi  sono  emanati  solo
          successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17,  comma
          2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» 
                «Art. 8 (Delega al Governo per la semplificazione  di
          adempimenti relativi agli  organismi  sportivi).  -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu'
          decreti legislativi  per  il  riordino  delle  disposizioni
          legislative  relative  agli  adempimenti   e   agli   oneri
          amministrativi  e  di  natura  contabile  a  carico   delle
          federazioni sportive nazionali, delle  discipline  sportive
          associate,  degli  enti  di  promozione   sportiva,   delle
          associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti
          dal CONI. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                  a) semplificazione e  riduzione  degli  adempimenti
          amministrativi  e  dei   conseguenti   oneri,   anche   con
          riferimento a quelli previsti per le  unita'  istituzionali
          facenti parte del settore delle amministrazioni  pubbliche,
          tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati
          e delle finalita' istituzionali  dagli  stessi  perseguite,
          senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica  e
          fermo restando quanto previsto dal comma 5; 
                  b) riordino, anche al fine di semplificarla,  della
          disciplina  relativa  alla  certificazione   dell'attivita'
          sportiva  svolta  dalle  societa'  e   dalle   associazioni
          sportive dilettantistiche; 
                  c) indicazione esplicita delle norme  da  abrogare,
          fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15  delle
          disposizioni sulla legge in  generale  premesse  al  codice
          civile; 
                  d)  previsione  di  misure  semplificate  volte  al
          riconoscimento della personalita' giuridica; 
                  e) previsione di obblighi  e  adempimenti  in  capo
          alle associazioni sportive atti a tutelare  i  minori  e  a
          rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere
          e condizioni di discriminazione previste dal  codice  delle
          pari opportunita' tra uomo  e  donna,  di  cui  al  decreto
          legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  come  previsto  dalla
          Carta olimpica. 
                3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di  concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica
          amministrazione e dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono  trasmessi
          alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili  finanziari,  da  rendere  entro  il   termine   di
          quarantacinque giorni dalla data di  trasmissione,  decorso
          il quale i decreti possono essere comunque emanati.  Se  il
          termine per  l'espressione  del  parere  scade  nei  trenta
          giorni che precedono la scadenza  del  termine  di  cui  al
          comma  1  o  successivamente,   quest'ultimo   termine   e'
          prorogato di novanta giorni. 
                4. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  con  la
          procedura previsti  dai  commi  2  e  3,  il  Governo  puo'
          adottare disposizioni integrative e correttive dei  decreti
          medesimi. 
                5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma  2,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora  uno  o  piu'
          decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri  che
          non trovino compensazione al  proprio  interno,  essi  sono
          emanati solo successivamente o contestualmente  all'entrata
          in vigore dei provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le
          occorrenti risorse finanziarie.» 
                «Art. 9 (Delega al Governo in  materia  di  sicurezza
          nelle discipline sportive invernali). - 1.  Il  Governo  e'
          delegato ad adottare,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi  in  materia  di  sicurezza  nelle   discipline
          sportive  invernali,  al  fine  di  garantire  livelli   di
          sicurezza piu'  elevati,  secondo  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                  a) revisione della disciplina giuridica applicabile
          agli   impianti   e   dei   relativi    provvedimenti    di
          autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del
          rapporto   e   dei   parametri   di   ammortamento    degli
          investimenti; 
                  b) revisione delle norme in  materia  di  sicurezza
          stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo: 
                    1) l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo
          del casco anche a coloro che hanno superato  i  quattordici
          anni, nella pratica dello sci alpino e dello snowboard,  in
          tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista; 
                    2) l'obbligo, a carico  dei  gestori  delle  aree
          sciabili, di installarvi un  defibrillatore  semiautomatico
          situato in luogo idoneo e  di  assicurare  la  presenza  di
          personale formato per il suo utilizzo; 
                    3)  l'individuazione  dei  criteri  generali   di
          sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle  altre
          attivita'   sportive   praticate   nelle   aree    sciabili
          attrezzate,   nonche'    di    adeguate    misure,    anche
          sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli  obblighi
          e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette
          discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico dei gestori; 
                    4) il rafforzamento,  nell'ambito  delle  risorse
          finanziarie    disponibili    a    legislazione    vigente,
          dell'attivita' di vigilanza e di controllo dei  servizi  di
          sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un
          adeguato regime  sanzionatorio,  nonche'  il  rafforzamento
          dell'attivita' informativa e  formativa  sulle  cautele  da
          adottare per la  prevenzione  degli  incidenti,  anche  con
          riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo; 
                  c) revisione delle norme in  modo  da  favorire  la
          piu'  ampia   partecipazione   alle   discipline   sportive
          invernali, anche da parte delle persone con disabilita'. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  sono
          trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i profili  finanziari,  da  rendere  entro  il  termine  di
          quarantacinque giorni dalla data di  trasmissione,  decorso
          il quale i decreti possono essere comunque emanati.  Se  il
          termine per  l'espressione  del  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  scade  nei  trenta  giorni   antecedenti   la
          scadenza del termine di cui al comma 1  o  successivamente,
          quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni. 
                3. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  con  la
          procedura previsti  dai  commi  1  e  2,  il  Governo  puo'
          adottare disposizioni integrative e correttive dei  decreti
          medesimi. 
                4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma  2,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora  uno  o  piu'
          decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri  che
          non trovino compensazione al  proprio  interno,  essi  sono
          emanati solo successivamente o contestualmente  all'entrata
          in vigore dei provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le
          occorrenti risorse finanziarie.». 
              - Il  decreto  legislativo  5  ottobre  2022,  n.  163,
          recante «Disposizioni integrative e correttive del  decreto
          legislativo  28  febbraio  2021,  n.  36,   in   attuazione
          dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n.  86,  recante
          riordino e riforma delle disposizioni in  materia  di  enti
          sportivi professionistici  e  dilettantistici,  nonche'  di
          lavoro sportivo», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  2
          novembre 2022, n. 256. 
              - Il decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.  198,  recante
          «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e'
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2023,  n.  14,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   27
          febbraio 2023, n. 49. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  8,  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.   28   «Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed autonomie locali»: 
                «Art. 8  (Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato  -
          citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato - regioni. 
                2. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o,
          per sua delega, dal Ministro dell'interno  o  dal  Ministro
          per  gli  affari  regionali  nella  materia  di  rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e del bilancio e della programmazione economica,il Ministro
          delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro
          della sanita', il  presidente  dell'Associazione  nazionale
          dei comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente  dell'Unione
          province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente  dell'Unione
          nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -  UNCEM.  Ne
          fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI
          e sei  presidenti  di  provincia  designati  dall'UPI.  Dei
          quattordici    sindaci    designati    dall'ANCI     cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque  in  tutti  i
          casi il presidente ne ravvisi la necessita'  o  qualora  ne
          faccia  richiesta  il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI   o
          dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto legislativo 28 febbraio  2021,  n.  36  (Attuazione
          dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n.  86,  recante
          riordino e riforma delle disposizioni in  materia  di  enti
          sportivi professionistici  e  dilettantistici,  nonche'  di
          lavoro sportivo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
          del 18 marzo 2021, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si intende: 
                  a)     associazione     o     societa'     sportiva
          dilettantistica: il soggetto  giuridico  affiliato  ad  una
          Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina  Sportiva
          Associata o  ad  un  Ente  di  Promozione  Sportiva,  anche
          paralimpico, e comunque  iscritto  nel  Registro  nazionale
          delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto
          legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 che svolge, senza scopo
          di lucro, attivita' sportiva,  nonche'  la  formazione,  la
          didattica, la  preparazione  e  l'assistenza  all'attivita'
          sportiva dilettantistica; 
                  b) associazioni benemerite: gli organismi  sportivi
          attivi che operano nel campo della promozione di iniziative
          di rilevanza sociale; 
                  c) associazioni di atlete e atleti: le associazioni
          fra le atlete e gli atleti praticanti  discipline  sportive
          regolamentate dalla medesima Federazione, aventi  lo  scopo
          di tutelare gli interessi collettivi degli atleti  e  delle
          atlete che vi aderiscono; 
                  d) associazioni di tecnici: le associazioni  fra  i
          tecnici di discipline sportive regolamentate dalla medesima
          Federazione, aventi lo  scopo  di  tutelare  gli  interessi
          collettivi dei tecnici che vi aderiscono; 
                  e) Attivita' Fisica Adattata  (AFA):  programmi  di
          esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensita'  sono
          definite   mediante    l'integrazione    professionale    e
          organizzativa  tra  medici  di  medicina  generale   (MMG),
          pediatri di libera scelta  (PLS)  e  medici  specialisti  e
          calibrate in  ragione  delle  condizioni  funzionali  delle
          persone cui sono destinati, che  hanno  patologie  croniche
          clinicamente  controllate  e  stabilizzate  o   disabilita'
          fisiche e che li eseguono in gruppo sotto  la  supervisione
          di un professionista dotato di  specifiche  competenze,  in
          luoghi e in strutture di  natura  non  sanitaria,  come  le
          «palestre della salute», al fine di migliorare  il  livello
          di attivita' fisica, il benessere e la qualita' della  vita
          e favorire la socializzazione; 
                  f) attivita' fisica o attivita' motoria:  qualunque
          movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si
          traduce in  un  dispendio  energetico  superiore  a  quello
          richiesto in condizioni di riposo; 
                  g)  cavallo  atleta:   l'equide   registrato,   non
          destinato alla produzione  alimentare,  utilizzato  per  lo
          svolgimento dell'attivita'  sportiva  e  la  partecipazione
          alle competizioni sportive equestri; 
                  h)  Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP):  l'ente
          pubblico,    riconosciuto    dal    Comitato    Paralimpico
          Internazionale   che,   in    conformita'    ai    principi
          dell'ordinamento sportivo  paralimpico  internazionale,  e'
          autorita'  di  disciplina,  regolazione  e  gestione  delle
          attivita'  sportive   paralimpiche   afferenti   tutte   le
          tipologie di disabilita'; 
                
                  i)      Comitato      Olimpico      Internazionale:
          l'organizzazione internazionale non governativa senza  fini
          di lucro alla guida del movimento olimpico,  preposta  alla
          gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici; 
                  l) Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano  (CONI):
          l'ente  pubblico,  riconosciuto   dal   Comitato   Olimpico
          Internazionale che, in  conformita'  alla  Carta  olimpica,
          svolge  il  ruolo  di  Comitato  olimpico  sul   territorio
          nazionale; 
                  m)     Comitato     Paralimpico     Internazionale:
          l'organizzazione internazionale non governativa senza  fini
          di lucro alla guida  del  movimento  paralimpico,  preposta
          alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici; 
                  n)  Dipartimento  per  lo   sport:   la   struttura
          amministrativa della Presidenza del Consiglio dei  ministri
          operante nell'area funzionale dello sport; 
                  o) direttore di gara: il soggetto che, osservando i
          principi di  terzieta',  imparzialita'  e  indipendenza  di
          giudizio, svolge, per conto  delle  competenti  Federazioni
          Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate  ed  Enti
          di Promozione Sportiva,  attivita'  volte  a  garantire  la
          regolarita' dello svolgimento delle competizioni sportive; 
                  p)  direttore  sportivo:  il  soggetto   che   cura
          l'assetto organizzativo e amministrativo  di  una  societa'
          sportiva, con particolare  riferimento  alla  gestione  dei
          rapporti fra societa',  atleti  e  allenatori,  nonche'  la
          conduzione di trattative con altre societa' sportive aventi
          ad oggetto il  trasferimento  di  atleti,  la  stipulazione
          delle cessioni dei contratti e il tesseramento; 
                  q)  direttore  Tecnico:  il   soggetto   che   cura
          l'attivita' concernente  l'individuazione  degli  indirizzi
          tecnici di una societa' sportiva, sovraintendendo alla loro
          attuazione e coordinando le attivita'  degli  allenatori  a
          cui e' affidata la conduzione tecnica delle  squadre  della
          societa' sportiva; 
                  r) Disciplina Sportiva Associata:  l'organizzazione
          sportiva   nazionale,   priva   dei   requisiti   per    il
          riconoscimento quale Federazione  Sportiva  Nazionale,  che
          svolge attivita' sportiva sul territorio nazionale; 
                  s)  Enti  di  Promozione  Sportiva:  gli  organismi
          sportivi  che  operano  nel  campo   della   promozione   e
          nell'organizzazione di attivita'  motorie  e  sportive  con
          finalita' ricreative e  formative,  anche  a  tutela  delle
          minoranze linguistiche; 
                  t)  esercizio  fisico  strutturato:  programmi   di
          attivita' fisica pianificata  e  ripetitiva  specificamente
          definiti   attraverso   l'integrazione   professionale    e
          organizzativa  tra  medici  di  medicina  generale   (MMG),
          pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla
          base delle condizioni cliniche  dei  singoli  soggetti  cui
          sono destinati,  che  presentano  patologie  o  fattori  di
          rischio per la salute e  che  li  eseguono  individualmente
          sotto  la  supervisione  di  un  professionista  munito  di
          specifiche competenze, in luoghi e in strutture  di  natura
          non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine  di
          migliorare o mantenere  la  forma  fisica,  le  prestazioni
          fisiche e lo stato di salute; 
                  u)     Federazione     Sportiva     Internazionale:
          l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi
          di lucro che governa uno o piu' sport a livello mondiale  e
          che  riconosce  a  fini  sportivi  le  organizzazioni   che
          governano i medesimi sport a livello nazionale; 
                  v) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione
          sportiva nazionale,  affiliata  alla  Federazione  sportiva
          internazionale di appartenenza, posta  al  vertice  di  una
          disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini; 
                  z)     Federazioni      Sportive      Paralimpiche:
          l'organizzazione  sportiva   nazionale   riconosciuta   dal
          Comitato Italiano  Paralimpico  posta  al  vertice  di  una
          disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline
          paralimpiche affini; 
                  aa) Gruppi sportivi delle Forze  di  Polizia  dello
          Stato   e   dei   Vigili   del    Fuoco:    le    strutture
          tecnico-organizzative interne alle Forze di  Polizia  dello
          Stato e ai Vigili  del  Fuoco  che  promuovono  l'esercizio
          dell'attivita' sportiva  agonistica  e  non  agonistica  di
          tutto  il  personale  in  servizio,  inclusi   atleti   con
          disabilita',  e  partecipano  a  competizioni  nazionali  e
          internazionali sulla base di protocolli d'intesa  stipulati
          con  il  Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano,  per   le
          competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e  con  le
          Federazioni  Sportive  Nazionali  e   Discipline   Sportive
          Associate per le altre competizioni; 
                  bb)  Gruppi  sportivi  militari  della  Difesa:  le
          strutture tecnico-organizzative interne alle Forze  Armate,
          ivi  inclusa  l'Arma  dei   Carabinieri,   che   promuovono
          l'esercizio  dell'attivita'  sportiva  agonistica   e   non
          agonistica di  tutto  il  personale  in  servizio,  inclusi
          atleti  con  disabilita',  e  partecipano  a   competizioni
          nazionali  e  internazionali  sulla  base   di   protocolli
          d'intesa  stipulati  con  il  Comitato  Olimpico  Nazionale
          Italiano, per le competizioni  multi  sportive  organizzate
          dal  CIO,  e  con  le  Federazioni  Sportive  Nazionali   e
          Discipline Sportive Associate per le altre competizioni; 
                  cc) impianto sportivo: la struttura,  all'aperto  o
          al chiuso,  preposta  allo  svolgimento  di  manifestazioni
          sportive, comprensiva di uno  o  piu'  spazi  di  attivita'
          sportiva dello stesso tipo o di tipo  diverso,  nonche'  di
          eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto; 
                  dd) lavoratore  sportivo:  l'atleta,  l'allenatore,
          l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore  sportivo,
          il preparatore atletico e il direttore di gara e ogni altro
          tesserato  che,  senza  alcuna  distinzione  di  genere   e
          indipendentemente   dal    settore    professionistico    o
          dilettantistico, esercitano l'attivita' sportiva  verso  un
          corrispettivo nei termini indicati dall'articolo 25; 
                  ee)  pratica  sportiva   per   tutti:   l'attivita'
          sportiva di base, organizzata o non  organizzata,  promossa
          dalla  Repubblica  in  favore  di  tutte  le  fasce   della
          popolazione al fine  di  consentire  a  ogni  individuo  la
          possibilita' di migliorare la propria condizione  fisica  e
          psichica  e  di  raggiungere  il  livello  di   prestazione
          sportiva corrispondente alle proprie capacita'; 
                  ff) palestra della salute: struttura di natura  non
          sanitaria, sia  pubblica  che  privata,  dove  sono  svolti
          programmi di esercizio fisico strutturato  e  programmi  di
          attivita' fisica adattata; 
                  gg) Registro  nazionale  delle  attivita'  sportive
          dilettantistiche:   il   registro   istituito   presso   il
          Dipartimento per lo sport al quale devono essere  iscritte,
          per accedere a benefici e contributi pubblici di  qualsiasi
          natura,  tutte  le   societa'   e   associazioni   sportive
          dilettantistiche che svolgono attivita' sportiva,  compresa
          l'attivita'  didattica   e   formativa,   e   che   operano
          nell'ambito di  una  Federazione  Sportiva  Nazionale,  una
          Disciplina  Sportiva  Associata,  un  Ente  di   Promozione
          Sportiva riconosciuti dal CONI; 
                  hh) settore  dilettantistico:  il  settore  di  una
          Federazione  Sportiva  Nazionale  o   Disciplina   Sportiva
          Associata non qualificato come professionistico; 
                  ll)   settore    professionistico:    il    settore
          qualificato   come   professionistico   dalla    rispettiva
          Federazione  Sportiva  Nazionale  o   Disciplina   Sportiva
          Associata; 
                  mm)  settore   sportivo   giovanile:   il   settore
          organizzato   da   Federazioni   Sportive   Nazionali,   da
          Discipline Sportive Associate o da altri organismi sportivi
          competenti, per finalita' tecniche, didattiche e formative,
          formato da giovani minori di eta', di ambo i sessi; 
                  nn) sport:  qualsiasi  forma  di  attivita'  fisica
          fondata  sul  rispetto  di  regole  che,   attraverso   una
          partecipazione  organizzata  o  non  organizzata,  ha   per
          obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione
          fisica e psichica, lo sviluppo delle  relazioni  sociali  o
          l'ottenimento di  risultati  in  competizioni  di  tutti  i
          livelli; 
                  oo) sport di  alto  livello:  l'attivita'  sportiva
          svolta dagli atleti e dalle  atlete  riconosciuti  di  alto
          livello  dalla  Federazione   Sportiva   Nazionale,   dalla
          Disciplina Sportiva Associata o dalla Lega di riferimento; 
                  pp) sport olimpico: la disciplina sportiva  ammessa
          a partecipare ai Giochi Olimpici; 
                  qq)  sport  paralimpico:  la  disciplina   sportiva
          ammessa a partecipare ai Giochi Paralimpici; 
                  rr) sport e salute S.p.A.: la societa' per azioni a
          controllo pubblico che svolge  attivita'  di  produzione  e
          fornitura servizi di  interesse  generale  a  favore  dello
          sport, secondo le direttive e gli indirizzi del  Presidente
          del Consiglio dei ministri  o  dell'Autorita'  politica  da
          esso delegata in materia di sport.» 
              -  Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 6 (Forma giuridica). - 1. Le associazioni e  le
          societa'   sportive   dilettantistiche    indicano    nella
          denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione  o
          la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi
          dilettantistici possono costituirsi in: 
                  a)  associazione  sportiva  priva  di  personalita'
          giuridica disciplinata dagli articoli  36  e  seguenti  del
          Codice civile; 
                  b) associazione sportiva con personalita' giuridica
          di diritto privato; 
                  c) societa' di capitali e  cooperative  di  cui  al
          libro V, titoli V e VI, del Codice civile; 
                  c-bis) enti del terzo settore costituiti  ai  sensi
          dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3  luglio
          2017, n. 117, iscritti  al  Registro  unico  nazionale  del
          terzo settore e che esercitano, come attivita' di interesse
          generale,  l'organizzazione  e  la  gestione  di  attivita'
          sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle
          attivita' sportive dilettantistiche di cui all'articolo  10
          del presente decreto. 
                2. Agli  enti  del  terzo  settore  iscritti  sia  al
          Registro unico nazionale del terzo settore sia al  Registro
          delle attivita' sportive dilettantistiche si  applicano  le
          disposizioni    del    presente    decreto    limitatamente
          all'attivita'  sportiva   dilettantistica   esercitata   e,
          relativamente alle disposizioni del presente Capo  I,  solo
          in quanto compatibili con il decreto legislativo  3  luglio
          2017, n. 117, e, per le imprese  sociali,  con  il  decreto
          legislativo 3 luglio 2017, n. 112. 
                3. Gli enti  sportivi  dilettantistici  si  affiliano
          annualmente  alle  Federazioni  Sportive  Nazionali,   alle
          Discipline Sportive Associate e  agli  Enti  di  Promozione
          Sportiva,  anche  paralimpici.  Essi   possono   affiliarsi
          contemporaneamente anche a piu' di  un  organismo  sportivo
          affiliante.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  7  (Atto  costitutivo  e  statuto).  -  1.  Le
          societa' e le  associazioni  sportive  dilettantistiche  si
          costituiscono con atto scritto nel quale deve  tra  l'altro
          essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere
          espressamente previsti: 
                  a) la denominazione; 
                  b)  l'oggetto  sociale  con  specifico  riferimento
          all'esercizio    in    via     stabile     e     principale
          dell'organizzazione  e  gestione  di   attivita'   sportive
          dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica,
          la  preparazione  e  l'assistenza  all'attivita'   sportiva
          dilettantistica; 
                  c)  l'attribuzione  della   rappresentanza   legale
          dell'associazione; 
                  d)  l'assenza   di   fini   di   lucro   ai   sensi
          dell'articolo 8; 
                  e) le norme  sull'ordinamento  interno  ispirato  a
          principi di democrazia e  di  uguaglianza  dei  diritti  di
          tutti gli associati,  con  la  previsione  dell'elettivita'
          delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive che
          assumono la forma societaria per le quali si  applicano  le
          disposizioni del codice civile; 
                  f)   l'obbligo   di   redazione    di    rendiconti
          economico-finanziari, nonche' le modalita' di  approvazione
          degli stessi da parte degli organi statutari; 
                  g) le modalita' di scioglimento dell'associazione; 
                  h) l'obbligo di devoluzione ai  fini  sportivi  del
          patrimonio in caso di scioglimento delle societa'  e  delle
          associazioni. 
                1-bis. Laddove gli enti che  siano  stati  costituiti
          per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo  4
          del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n,  117,  abbiano
          assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella
          forma di impresa sociale,  e  siano  iscritti  al  Registro
          unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via
          principale dell'attivita' dilettantistica di cui  al  comma
          1, lettera b), non e' richiesto. 
                1-ter. Le  societa'  sportive  dilettantistiche  sono
          disciplinate   dalle   disposizioni   del   Codice   civile
          riguardanti il  contenuto  dell'atto  costitutivo  e  dello
          statuto e la forma societaria adottata.  Rimangono  escluse
          le disposizioni riguardanti la distribuzione  degli  utili,
          fatto salvo quanto  previsto  all'articolo  8,  commi  3  e
          4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di
          scioglimento. 
              1-quater. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma
          1-bis, la mancata conformita' dello statuto ai  criteri  di
          cui  al  comma  1  rende  inammissibile  la  richiesta   di
          iscrizione al Registro nazionale delle  attivita'  sportive
          dilettantistiche e,  per  quanti  vi  sono  gia'  iscritti,
          comporta  la  cancellazione  d'ufficio  dallo  stesso.   Le
          associazioni  e  le  societa'   sportive   dilettantistiche
          uniformano i propri statuti alle disposizioni del  presente
          Capo I entro il 31 dicembre 2023.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  9,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 9 (Attivita' secondarie e strumentali). - 1. Le
          associazioni  e  le  societa'   sportive   dilettantistiche
          possono esercitare attivita' diverse da  quelle  principali
          di cui all'articolo 7, comma 1, lettera  b),  a  condizione
          che l'atto costitutivo o lo statuto  lo  consentano  e  che
          abbiano carattere secondario e  strumentale  rispetto  alle
          attivita' istituzionali, secondo criteri e limiti  definiti
          con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o
          dell'Autorita' politica da  esso  delegata  in  materia  di
          sport, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
                1-bis.  I   proventi   derivanti   da   rapporti   di
          sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e
          indennita' legate  alla  formazione  degli  atleti  nonche'
          dalla  gestione  di  impianti  e  strutture  sportive  sono
          esclusi dal computo dei criteri e dei  limiti  da  definire
          con il decreto di cui al comma 1. 
                1-ter.  Il  mancato   rispetto   per   due   esercizi
          consecutivi dei criteri di  cui  al  comma  1  comporta  la
          cancellazione  d'ufficio  dal  Registro   nazionale   delle
          attivita' sportive dilettantistiche.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  11,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 11 (Incompatibilita') -  1.  E'  fatto  divieto
          agli amministratori delle associazioni e societa'  sportive
          dilettantistiche di ricoprire  qualsiasi  carica  in  altre
          societa'   o   associazioni    sportive    dilettantistiche
          nell'ambito della medesima Federazione Sportiva  Nazionale,
          disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva
          riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti  dal
          CIP.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  12,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  12  (Disposizioni  tributarie).   -   1.   Sui
          contributi erogati dal  CONI,  dalle  Federazioni  Sportive
          Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva  riconosciuti
          dal   CONI,   alle   societa'   e   associazioni   sportive
          dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento
          a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo  comma,
          del Decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600. 
                2. Gli atti costitutivi  e  di  trasformazione  delle
          associazioni e societa' sportive dilettantistiche,  nonche'
          delle  Federazioni  Sportive  Nazionali,  delle  Discipline
          sportive associate e  degli  Enti  di  Promozione  Sportiva
          riconosciuti   dal   CONI   direttamente   connessi    allo
          svolgimento   dell'attivita'   sportiva,   sono    soggetti
          all'imposta di registro in misura fissa. 
                2-bis. Le modifiche statutarie adottate entro  il  31
          dicembre 2023, sono  esenti  dall'imposta  di  registro  se
          hanno  lo  scopo  di  adeguare  gli  atti  a  modifiche   o
          integrazioni  necessarie  a  conformare  gli  statuti  alle
          disposizioni del presente decreto. 
                3. Il corrispettivo in denaro o in natura  in  favore
          di  societa',  associazioni  sportive  dilettantistiche   e
          fondazioni costituite da istituzioni  scolastiche,  nonche'
          di associazioni e gruppi sportivi scolastici  che  svolgono
          attivita'  nei   settori   giovanili   riconosciuti   dalle
          Federazioni Sportive Nazionali  o  da  Enti  di  Promozione
          Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad  un
          importo annuo  complessivamente  non  superiore  a  200.000
          euro,  spesa  di   pubblicita',   volta   alla   promozione
          dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante
          una  specifica  attivita'  del   beneficiario,   ai   sensi
          dell'articolo 108, comma 1, del testo unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  14,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 14 (Deposito degli atti costitutivi). -  1.  Le
          societa' sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione  nel
          registro delle  imprese  a  norma  dell'articolo  2330  del
          Codice civile, devono depositare l'atto costitutivo  presso
          la Federazione Sportiva Nazionale o la Federazione Sportiva
          Paralimpica alla quale sono  affiliate.  Devono,  altresi',
          dare comunicazione alla Federazione  Sportiva  Nazionale  o
          alla Federazione Sportiva Paralimpica, entro  venti  giorni
          dalla deliberazione,  di  ogni  avvenuta  variazione  dello
          statuto   o    delle    modificazioni    concernenti    gli
          amministratori ed i revisori dei conti.». 
              -  Si riporta il testo  dell'articolo  15,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 15 (Tesseramento).  -  1.  Il  tesseramento  e'
          l'atto formale con  il  quale  la  persona  fisica  diviene
          soggetto dell'ordinamento  sportivo  ed  e'  autorizzata  a
          svolgere attivita' sportiva, con i Gruppi Sportivi Militari
          o i  Corpi  civili  dello  Stato  con  una  associazione  o
          societa' sportiva e, nei casi ammessi, con una  Federazione
          sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata  o  Ente
          di promozione sportiva, anche paralimpici. 
                2.   Il   tesserato   ha   diritto   di   partecipare
          all'attivita'   e   alle   competizioni    organizzate    o
          riconosciute dalla Federazione  Sportiva  Nazionale,  dalla
          Disciplina Sportiva Associata  e  dall'Ente  di  promozione
          sportiva,    anche     paralimpici,     di     appartenenza
          dell'associazione,  dalla  societa'  sportiva,  dai  Gruppi
          Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi  dei  Corpi  civili
          dello  Stato  per  i  quali  e'   tesserato,   nonche'   di
          concorrere, ove  in  possesso  dei  requisiti  previsti,  a
          ricoprire le cariche dei relativi  organi  direttivi  e  di
          partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo
          le previsioni statutarie e regolamentari. 
                3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica
          sportiva, sono tenuti ad osservare  le  norme  dettate  dal
          CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione
          ed  internazionale,   Disciplina   Sportiva   Associata   o
          dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.». 
              -  Si riporta il testo  dell'articolo  18,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 18 (Direttori di gara). -  1.  I  direttori  di
          gara  partecipano  allo  svolgimento  delle  manifestazioni
          sportive per assicurarne la regolarita' tecnica. Provvedono
          alla direzione delle gare, all'accertamento  e  valutazione
          dell'attivita'  nonche'  alla  registrazione  dei  relativi
          risultati. 
                2. Il reclutamento, la formazione e  la  designazione
          dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle
          Federazioni Sportive Nazionali, delle  Discipline  Sportive
          Associate  e  degli  Enti  di  Promozione  Sportiva,  anche
          paralimpici, dotate di autonomia operativa.». 
              -  Si riporta il testo  dell'articolo  19,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  19  (Benessere  degli  animali  impiegati   in
          attivita' sportive). - 1. Coloro che detengono a  qualsiasi
          titolo un animale impiegato  in  attivita'  sportive,  sono
          tenuti  a  preservarne  il   benessere,   in   termini   di
          alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto
          delle sue esigenze etologiche. 
                2.  Sono  vietati  metodi  di  addestramento   e   di
          allenamento  che  possono  danneggiare  la  salute   e   il
          benessere  psicofisico  dell'animale,  in   quanto   essere
          senziente  ai  sensi  dell'articolo  13  del  Trattato  sul
          Funzionamento  dell'Unione  Europea.  E'  altresi'  vietato
          qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e  l'utilizzo
          di mezzi o dispositivi che  possano  provocare  danni  alla
          salute e al benessere psicofisico dell'animale  e  comunque
          provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati  metodi  di
          addestramento che tengono conto delle capacita' cognitive e
          delle modalita' di apprendimento degli animali. 
                3. Non e' ammesso far allenare e  gareggiare  animali
          in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto,
          come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento.  La
          bardatura e le attrezzature da utilizzare  per  l'attivita'
          sportiva, compresa la ferratura, devono  essere  idonei  ad
          evitare all'animale lesioni, dolore,  sofferenze  o  disagi
          psico-fisici. 
                4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi
          e delle aree di gara, comunque denominate, nonche' di tutte
          le relative attrezzature devono  rispondere  a  criteri  di
          sicurezza e salvaguardia dell'incolumita' degli  animali  e
          degli  atleti.  Le  strutture  dove  gli  animali   vengono
          custoditi devono  assicurare  agli  stessi  uno  spazio  di
          movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura. 
                4-bis. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri o dell'Autorita' politica delegata in  materia  di
          sport, adottato su proposta del Ministro della  salute,  di
          concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
          alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  disposizione,  e'  data
          attuazione a quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4. 
                5. Ogni animale impiegato in attivita' sportive  deve
          essere dotato di un documento di identificazione  intestato
          a persona fisica o a persona giuridica,  che  ne  assume  i
          doveri di custodia, di mantenimento e di  cura,  e  di  una
          scheda sanitaria. 
                6.  E'  fatto  divieto  di  macellare  o   sopprimere
          altrimenti gli animali  non  piu'  impiegati  in  attivita'
          sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario. 
                7. I veicoli per il trasporto  degli  animali  devono
          garantirne  la  sicurezza  e  l'incolumita',   essere   ben
          ventilati,  puliti  e  disinfettati  e  il  trasporto  deve
          avvenire nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  3
          del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22  dicembre
          2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre
          gli animali a lesioni o sofferenze. 
                7-bis. Fatta salva l'applicazione di quanto  disposto
          al comma precedente, il trasporto degli  animali  impiegati
          in attivita' sportive  effettuato  dal  proprietario  degli
          stessi non  e'  soggetto  all'applicazione  della  legge  6
          giugno  1974,  n.  298.  Analogamente,  non   e'   soggetto
          all'applicazione della legge 6  giugno  1974,  n.  298,  il
          trasporto degli animali  impiegati  in  attivita'  sportive
          effettuato dal legittimo detentore degli stessi, munito  di
          idonea documentazione. In entrambe le  ipotesi  di  cui  ai
          periodi che precedono, il trasporto deve essere  effettuato
          con mezzo di proprieta' o in usufrutto del  proprietario  o
          detentore, o da loro  acquistato  con  patto  di  riservato
          dominio o preso in locazione con facolta' di compera oppure
          noleggiato  senza  conducenti,  e  per  finalita'  ludiche,
          sportive o sanitarie. 
                8. E' fatto obbligo al proprietario  dell'animale  di
          stipulare una polizza assicurativa per  i  danni  provocati
          dall'animale anche qualora si trovi sotto  la  custodia  di
          soggetto diverso  dal  proprietario  stesso.  L'obbligo  si
          intende  assolto  qualora  la  copertura  assicurativa  sia
          garantita  dal  tesseramento  dell'animale   impiegato   in
          attivita' sportive. La verifica e  il  controllo  di  detto
          obbligo competono agli organismi affilianti.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  20,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 20 (Competizioni sportive). -  1.  L'ammissione
          dell'animale a una manifestazione,  competizione  o  evento
          sportivo e' subordinata all'accertamento, da  parte  di  un
          veterinario,  abilitato   alla   professione,   della   sua
          idoneita' a partecipare, per condizioni di salute, di  eta'
          e  di  genere,  e  della  sua  regolare  identificazione  e
          registrazione ai sensi della normativa vigente, se non gia'
          in possesso del certificato di idoneita'  annuale  previsto
          per  il  cavallo  atleta  all'articolo  23,   comma   1   e
          disciplinato ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo
          23.  L'organizzatore  di  manifestazioni,  competizioni   o
          eventi sportivi con animali garantisce  la  presenza  o  la
          reperibilita' di  un  veterinario  durante  lo  svolgimento
          della manifestazione o gara. 
                
                2. E' vietata la partecipazione alle  manifestazioni,
          alle competizioni e agli eventi sportivi di cui al presente
          articolo degli animali i cui  detentori  abbiano  riportato
          condanne in via definitiva per i reati  previsti  e  puniti
          dalle disposizioni di cui al libro II, titolo  IX-bis,  del
          Codice penale, e dall'articolo 727 del Codice penale e  per
          le  violazioni  previste  dall'ordinamento   sportivo.   La
          verifica e' affidata all'organizzatore dell'evento.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  21,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.   21   (Regolamenti   sportivi    e    Sanzioni
          disciplinari). - 1. Le Federazioni Sportive  Nazionali,  le
          Discipline Sportive Associate  e  gli  Enti  di  Promozione
          Sportiva,  anche  paralimpici  che  impiegano  animali   in
          attivita' sportive si dotano, entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente  disposizione,  si
          dotano di appositi regolamenti che  fissino  i  criteri  di
          riferimento per adempiere a quanto  previsto  nel  presente
          Capo I e, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui
          al  presente  Capo,  sanzioni  disciplinari   che   possono
          prevedere  fino  alla  revoca  dell'affiliazione,  per   le
          societa' e le associazioni sportive,  o  del  tesseramento,
          per  le  persone  fisiche.  Restano   comunque   ferme   le
          conseguenze in termini di responsabilita' civile  e  penale
          derivanti dalla trasgressione  degli  obblighi  di  cui  al
          presente Capo.». 
              -  Si riporta il testo  dell'articolo  22,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 22 (Definizione del «cavallo atleta). -  1.  Un
          cavallo e  in  generale  un  equide  e'  definito  «cavallo
          atleta»  quando   ricorrano   congiuntamente   i   seguenti
          requisiti: 
                  a) sia definibile «equide registrato», come risulta
          dal documento di identificazione previsto  dal  regolamento
          di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea,  del
          10 giugno 2021; 
                  b) sia dichiarato  non  destinato  alla  produzione
          alimentare, come risulta dal Documento  di  identificazione
          previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963  della
          Commissione europea, del 10 giugno 2021; 
                  c) sia  iscritto  al  «repertorio  cavalli  atleti»
          presso  la  Federazione  Italiana  Sport  Equestri   o   la
          Federazione Pentathlon Moderno o  la  Fitetrec-Ante,  o  un
          Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico riconosciuto
          per gli sport equestri,  come  risulta  dal  «Documento  di
          Identificazione» o dal  documento  emesso  dal  sistema  di
          tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato, o
          presso  il  Ministero  dell'Agricoltura,  della  sovranita'
          alimentare e delle foreste. 
                1-bis. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di
          concerto con l'Autorita' politica delegata  in  materia  di
          sport, entro nove mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente  disposizione,  sono  definiti  i  contenuti
          della  visita  veterinaria.  Con  lo  stesso  decreto  sono
          definiti   modalita'    e    contenuti    dell'accertamento
          dell'idoneita' dell'animale ai  sensi  dell'  articolo  20,
          comma 1. 
                2. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle
          politiche  agricole,  alimentari   e   forestali   riguardo
          l'emissione  del  passaporto  dell'equide   (Documento   di
          Identificazione).». 
              -  Si riporta il testo  dell'articolo  23,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  23  (Visita  di  idoneita'  allo   svolgimento
          dell'attivita' sportiva  del  Cavallo).  -  1.  Il  cavallo
          atleta  per  svolgere  attivita'  sportiva  e'   sottoposto
          annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da  un
          veterinario abilitato alla professione che attua  anche  le
          profilassi vaccinali prescritte dalla normativa  vigente  e
          dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o
          la Federazione Pentathlon Moderno o della  Fitetrec-Ante  o
          dell'Ente di Promozione Sportiva o paralimpici riconosciuti
          per gli  sport  equestri  presso  i  quali  il  cavallo  e'
          tesserato. 
                1-bis. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di
          concerto con l'Autorita' politica delegata  in  materia  di
          sport, entro nove mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente  disposizione,  sono  definiti  i  contenuti
          della  visita  veterinaria.  Con  lo  stesso  decreto  sono
          definiti   modalita'    e    contenuti    dell'accertamento
          dell'idoneita'  dell'animale  ai  sensi  dell'articolo  20,
          comma 1.». 
              -  Si riporta il testo  dell'articolo  24,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 24 (Manifestazioni popolari pubbliche e private
          con impiego di equidi). - 1. Le manifestazioni pubbliche  o
          aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al
          di fuori degli impianti  o  dei  percorsi  autorizzati  dal
          Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e
          delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o
          dalla Fitetrec-Ante o da un Ente  di  promozione  sportiva,
          anche paralimpico  riconosciuto  per  gli  sport  equestri,
          devono comunque garantire i requisiti di sicurezza,  salute
          e  benessere  degli  atleti,  dei  cavalli  atleti  e   del
          pubblico,  stabiliti  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri o dall'Autorita'  politica  delegata
          in materia di sport,  adottato  su  proposta  del  Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura,
          della sovranita' alimentare e  delle  foreste,  entro  nove
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione.». 
              -  Si riporta il testo  dell'articolo  25,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 25 (Lavoratore sportivo). -  1.  E'  lavoratore
          sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore
          tecnico, il direttore sportivo, il preparatore  atletico  e
          il direttore di  gara  che,  senza  alcuna  distinzione  di
          genere e indipendentemente dal settore  professionistico  o
          dilettantistico, esercita  l'attivita'  sportiva  verso  un
          corrispettivo a  favore  di  un  soggetto  dell'ordinamento
          sportivo iscritto nel Registro  nazionale  delle  attivita'
          sportive   dilettantistiche,   nonche'   a   favore   delle
          Federazioni sportive nazionali, delle  Discipline  sportive
          associate,  degli  Enti  di  promozione   sportiva,   delle
          associazioni benemerite, anche paralimpici, del  CONI,  del
          CIP e  di  Sport  e  salute  S.p.a.  o  di  altro  soggetto
          tesserato. E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato,  ai
          sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a
          favore dei soggetti di cui al  primo  periodo  le  mansioni
          rientranti,  sulla  base  dei  regolamenti  tecnici   della
          singola disciplina sportiva tra quelle  necessarie  per  lo
          svolgimento di attivita'  sportiva,  con  esclusione  delle
          mansioni di carattere amministrativo-gestionale.  Non  sono
          lavoratori  sportivi  coloro  che  forniscono   prestazioni
          nell'ambito  di  una  professione   la   cui   abilitazione
          professionale e' rilasciata al  di  fuori  dell'ordinamento
          sportivo e per il cui esercizio devono essere  iscritti  in
          appositi  albi  o  elenchi  tenuti  dai  rispettivi  ordini
          professionali. 
                1-bis. La disciplina del lavoro sportivo e'  posta  a
          tutela della  dignita'  dei  lavoratori  nel  rispetto  del
          principio di specificita' dello sport. 
                1-ter.  Le  mansioni  necessarie,  oltre   a   quelle
          indicate nel primo periodo del comma 1, per lo  svolgimento
          di  attivita'  sportiva,   sono   approvate   con   decreto
          dell'Autorita' di Governo delegata  in  materia  di  sport,
          sentito il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali.
          Detto elenco e' tenuto dal Dipartimento per lo sport  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni
          svolte dalle figure che, in  base  ai  regolamenti  tecnici
          delle Federazioni Sportive  Nazionali  e  delle  Discipline
          Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per
          lo svolgimento delle singole  discipline  sportive  e  sono
          comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI
          e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro  il
          31 dicembre di ciascun  anno.  In  mancanza,  si  intendono
          confermate le mansioni dell'anno precedente. 
                2. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di  lavoro
          sportivo puo' costituire oggetto di un rapporto  di  lavoro
          subordinato o di un  rapporto  di  lavoro  autonomo,  anche
          nella forma di collaborazioni coordinate e continuative  ai
          sensi dell'articolo 409,  comma  1,  n.  3  del  Codice  di
          procedura civile. 
                3. Ai fini  della  certificazione  dei  contratti  di
          lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle  Federazioni
          Sportive Nazionali, dalle  Discipline  Sportive  Associate,
          anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente
          piu' rappresentative, sul piano nazionale, delle  categorie
          di  lavoratori  sportivi  interessate  possono  individuare
          indici delle fattispecie utili ai  sensi  dell'articolo  78
          del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  ((...)).
          In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli  indici
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o dell'Autorita'  politica  da  esso  delegata  in
          materia di sport da adottarsi, di concerto con il  Ministro
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  entro  9   mesi
          dall'entrata in vigore del presente decreto. 
                3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni  e
          Societa' sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive
          Nazionali,   le   Discipline   Sportive    Associate,    le
          associazioni benemerite e gli Enti di Promozione  Sportiva,
          anche paralimpici, il CONI, il CIP e la  societa'  Sport  e
          salute S.p.a. possono avvalersi  di  prestatori  di  lavoro
          occasionale, secondo la normativa vigente. 
                4. 
                5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal
          presente  decreto,  ai  rapporti  di  lavoro  sportivo   si
          applicano, in quanto compatibili, le  norme  di  legge  sui
          rapporti  di  lavoro  nell'impresa,   incluse   quelle   di
          carattere previdenziale e tributario. 
                6.  I  lavoratori  dipendenti  delle  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  possono  prestare  in
          qualita' di  volontari  la  propria  attivita'  nell'ambito
          delle societa' e  associazioni  sportive  dilettantistiche,
          delle  Federazioni  Sportive  Nazionali,  delle  Discipline
          Sportive Associate, delle associazioni benemerite  e  degli
          Enti  di  Promozione   Sportiva,   anche   paralimpici,   e
          direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto  dai
          rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e  della
          societa'  Sport  e  salute  S.p.a.,  fuori  dall'orario  di
          lavoro,  fatti  salvi  gli  obblighi  di  servizio,  previa
          comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In  tali
          casi  a  essi  si  applica  il  regime  previsto   per   le
          prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo  29,
          comma  2.  Qualora  l'attivita'  dei  soggetti  di  cui  al
          presente comma rientri nell'ambito del lavoro  sportivo  ai
          sensi del presente decreto e preveda il  versamento  di  un
          corrispettivo, la stessa puo'  essere  svolta  solo  previa
          autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che  la
          rilascia o la rigetta entro trenta giorni  dalla  ricezione
          della richiesta,  sulla  base  di  parametri  definiti  con
          decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto con l'Autorita' politica delegata  in  materia  di
          sport,  sentiti  il  Ministro  della  difesa,  il  Ministro
          dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il
          Ministro dell'universita' e delle ricerca. Se,  decorso  il
          termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio
          dell'autorizzazione    o    il    rigetto     dell'istanza,
          l'autorizzazione e' da ritenersi in ogni caso accordata. In
          tal caso si applica il regime previsto per  le  prestazioni
          sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e  8-ter  e
          all'articolo 36, comma 6. I soggetti  di  cui  al  presente
          comma, che  prestano  la  loro  attivita'  in  qualita'  di
          volontari  o  di  lavoratori  sportivi,   possono   inoltre
          ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP  e  dagli  altri
          soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni  sportive,
          ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le  disposizioni
          del  presente  comma  non  si  applicano  al  personale  in
          servizio presso i  Gruppi  sportivi  militari  e  i  Gruppi
          sportivi dei Corpi civili dello  Stato  quando  espleta  la
          propria  attivita'  sportiva  istituzionale,  e  a  atleti,
          quadri  tecnici,  arbitri/giudici  e  dirigenti   sportivi,
          appartenenti alle Forze Armate e  ai  Corpi  Armati  e  non
          dello  Stato   che   possono   essere   autorizzati   dalle
          amministrazioni d'appartenenza quando richiesti  dal  CONI,
          dal CIP,  dalle  Federazioni  sportive  nazionali  e  dalle
          Discipline sportive associate o sotto la loro egida. 
                6-bis. Ai  direttori  di  gara  e  ai  soggetti  che,
          indipendentemente dalla qualifica indicata dai  regolamenti
          della disciplina sportiva di competenza,  sono  preposti  a
          garantire  il  regolare  svolgimento   delle   competizioni
          sportive,  sia  riguardo  al  rispetto  delle  regole,  sia
          riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che  operano
          nel settore dilettantistico, per ogni  singola  prestazione
          e'  sufficiente  la  comunicazione  o  designazione   della
          Federazione sportiva nazionale o della Disciplina  sportiva
          associata o dell'Ente di  promozione  sportiva  competente,
          anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti.  Ai
          medesimi  soggetti  possono  essere  riconosciuti  rimborsi
          forfettari per le  spese  sostenute  per  attivita'  svolte
          anche  nel  proprio  Comune  di   residenza,   nei   limiti
          dell'articolo 29, comma 2, in occasione  di  manifestazioni
          sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali,
          dalle  Discipline  sportive  associate,   dagli   Enti   di
          promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e
          dalla societa' Sport e salute S.p.a.. Alle prestazioni  dei
          direttori di gara che operano nell'area del  professionismo
          non si  applica  il  regime  previsto  per  le  prestazioni
          sportive di cui all'articolo 36, comma 6. 
                
                6-ter. Relativamente ai soggetti indicati  nel  comma
          6-bis, le comunicazioni al  centro  per  l'impiego  di  cui
          all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge  1°  ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre 1996, n. 608, sono  effettuate  dalla  Federazione
          Sportiva Nazionale o la  Disciplina  Sportiva  Associata  o
          l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici,
          direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto  dai
          rispettivi organismi affilianti, o il CONI,  il  CIP  e  la
          societa' Sport e salute S.p.A. per un  ciclo  integrato  di
          prestazioni non superiori a trenta, in  un  arco  temporale
          non superiore a tre mesi, e comunicate entro il  trentesimo
          giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro
          dieci giorni dalle singole manifestazioni,  la  Federazione
          Sportiva Nazionale o la  Disciplina  Sportiva  Associata  o
          l'Ente   di   Promozione   Sportiva    competente,    anche
          paralimpici, o il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute
          S.p.A. provvede, direttamente dalle  proprie  affiliate  se
          cosi' previsto dai rispettivi  organismi  affilianti,  alla
          comunicazione  all'interno  del  Registro  nazionale  delle
          attivita' sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati
          e dei relativi  compensi  agli  stessi  riconosciuti  e  la
          medesima comunicazione e' resa disponibile, per gli  ambiti
          di rispettiva  competenza,  all'Ispettorato  nazionale  del
          lavoro, all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
          (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  in  tempo  reale.  La
          predetta comunicazione e' messa a disposizione del  sistema
          pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73 del codice
          per  l'amministrazione   digitale   di   cui   al   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai  soggetti
          indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel libro  unico  del
          lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, puo' avvenire  alla  fine  di  ciascun
          anno di riferimento in un'unica soluzione, entro  i  trenta
          giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del  rapporto
          di lavoro, fermo restando che  i  compensi  dovuti  possono
          essere erogati anche anticipatamente. 
                7. Ai lavoratori sportivi,  cittadini  di  Stati  non
          appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti
          disposizioni del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
          286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi. 
                8. Il trattamento dei dati personali  dei  lavoratori
          sportivi, anche mediante strumenti informatici e  digitali,
          e'  effettuato  nel   rispetto   delle   disposizioni   del
          Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio del 27  aprile  2016,  relativo  alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali  e  alla  libera  circolazione   di   tali   dati
          (Regolamento generale sulla protezione dei  dati),  nonche'
          del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196.   In
          attuazione  dell'articolo  88  del  Regolamento   (UE)   n.
          679/2016, norme piu' specifiche sulla protezione  dei  dati
          personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo
          collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva  Nazionale,
          dalle  Discipline  Sportive  Associate,   dagli   Enti   di
          Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di
          lavoratori sportivi interessate.  In  mancanza  di  accordo
          collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati
          personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'
          politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi
          di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del  presente
          decreto.». 
              -  Si riporta il testo  dell'articolo  26,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.   26 (Disciplina   del   rapporto   di   lavoro
          subordinato  sportivo).  -  1.  Ai  contratti   di   lavoro
          subordinato sportivo non si applicano  le  norme  contenute
          negli articoli 4, 5, e 18 della legge 20  maggio  1970,  n.
          300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6,  7,  8  della  legge  15
          luglio 1966, n. 604, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11
          maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio
          1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23
          nell'articolo 2103 del Codice civile. 
                2. Il contratto di lavoro subordinato  sportivo  puo'
          contenere l'apposizione di un termine finale non  superiore
          a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa
          la successione di contratti a  tempo  determinato  fra  gli
          stessi  soggetti.  E'  altresi'  ammessa  la  cessione  del
          contratto,  prima  della  scadenza,  da  una   societa'   o
          associazione sportiva  ad  un'altra,  purche'  vi  consenta
          l'altra parte e siano osservate le modalita' fissate  dalle
          Federazioni Sportive Nazionali, dalle  Discipline  Sportive
          Associate  e  dagli  Enti  di  Promozione  Sportiva,  anche
          paralimpici. Non si applicano gli articoli da 19 a  29  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
                3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970,  n.  300,
          non si applica alle sanzioni  disciplinari  irrogate  dalle
          Federazioni Sportive Nazionali, dalle  Discipline  Sportive
          Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva. 
                4. Le Federazioni Sportive Nazionali,  le  Discipline
          Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche
          paralimpici possono prevedere la costituzione di  un  fondo
          gestito da rappresentanti delle societa' e  degli  sportivi
          per la corresponsione del trattamento di fine  rapporto  al
          termine dell'attivita' sportiva a norma dell'articolo  2123
          del Codice civile. 
                5. Nel contratto puo' essere  prevista  una  clausola
          compromissoria con la  quale  le  controversie  concernenti
          l'attuazione  del  contratto,  insorte  fra   la   societa'
          sportiva e  lo  sportivo,  sono  deferite  ad  un  collegio
          arbitrale. La stessa clausola dovra'  contenere  la  nomina
          degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il
          modo in cui questi dovranno essere nominati. 
                6. Il contratto non puo' contenere  clausole  di  non
          concorrenza  o,   comunque,   limitative   della   liberta'
          professionale dello sportivo per il periodo successivo alla
          cessazione del contratto stesso ne' puo' essere  integrato,
          durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  27,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 27 (Rapporto di  lavoro  sportivo  nei  settori
          professionistici). - 1. Il  lavoro  sportivo  prestato  nei
          settori professionistici e' regolato dalle norme  contenute
          nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato
          dai successivi commi del presente articolo. 
                2. Nei settori professionistici, il  lavoro  sportivo
          prestato dagli atleti  come  attivita'  principale,  ovvero
          prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto
          di lavoro subordinato. 
                3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto  di  contratto
          di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno  dei  seguenti
          requisiti: 
                  a)  l'attivita'  sia  svolta  nell'ambito  di   una
          singola manifestazione sportiva o  di  piu'  manifestazioni
          tra loro collegate in un breve periodo di tempo; 
                  b) lo sportivo non sia  contrattualmente  vincolato
          per cio' che riguarda la frequenza a sedute di preparazione
          o allenamento; 
                  c) la prestazione che e' oggetto del contratto, pur
          avendo  carattere  continuativo,  non   superi   otto   ore
          settimanali oppure cinque giorni ogni  mese  ovvero  trenta
          giorni ogni anno. 
                4. Il rapporto  di  lavoro  si  costituisce  mediante
          assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in
          forma scritta, a pena di nullita', tra  lo  sportivo  e  la
          societa' destinataria delle prestazioni  sportive,  secondo
          il  contratto  tipo  predisposto  ogni   tre   anni   dalla
          Federazione Sportiva Nazionale, o dalla Disciplina Sportiva
          Associata,  anche  paralimpici,  e   dalle   organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative, sul  piano
          nazionale,   delle   categorie   di   lavoratori   sportivi
          interessate,    conformemente    all'accordo     collettivo
          stipulato. 
                5. La societa' ha l'obbligo di  depositare,  entro  7
          giorni  dalla  stipulazione,   il   contratto   presso   la
          Federazione Sportiva Nazionale  o  la  Disciplina  Sportiva
          Associata,   anche   paralimpici,    per    l'approvazione.
          Unitamente al predetto contratto devono  essere  depositati
          tutti gli ulteriori contratti stipulati tra  il  lavoratore
          sportivo e la societa' sportiva, ivi  compresi  quelli  che
          abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari
          relativi  o  comunque  connessi  al  lavoratore   sportivo.
          L'approvazione   secondo   le   regole   stabilite    dalla
          Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina  sportiva
          associata e' condizione di efficacia del contratto. 
                6.   Le   eventuali   clausole   contenenti   deroghe
          peggiorative sono  sostituite  di  diritto  da  quelle  del
          contratto tipo. 
                7. Nel contratto individuale deve essere prevista  la
          clausola contenente l'obbligo dello  sportivo  al  rispetto
          delle istruzioni tecniche e  delle  prescrizioni  impartite
          per il conseguimento degli scopi agonistici.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  28,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 28 (Rapporto di  lavoro  sportivo  nei  settori
          professionistici).  -  1.  Il  lavoro   sportivo   prestato
          nell'area del dilettantismo e' regolato dalle  disposizioni
          contenute nel presente Titolo,  salvo  quanto  diversamente
          disposto dal presente articolo. 
                2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si
          presume oggetto di  contratto  di  lavoro  autonomo,  nella
          forma  della  collaborazione  coordinata  e   continuativa,
          quando ricorrono i seguenti  requisiti  nei  confronti  del
          medesimo committente: 
                  a)  la  durata  delle   prestazioni   oggetto   del
          contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le
          ventiquattro ore settimanali,  escluso  il  tempo  dedicato
          alla partecipazione a manifestazioni sportive; 
                  b) le prestazioni oggetto del  contratto  risultano
          coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza
          dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle
          Discipline sportive associate e degli  Enti  di  promozione
          sportiva, anche paralimpici. 
                3. L'associazione o societa' nonche'  la  Federazione
          Sportiva  Nazionale,  la  Disciplina  Sportiva   associata,
          l'Ente di Promozione Sportiva,  l'associazione  benemerita,
          anche paralimpici, il CONI, il CIP e la  societa'  Sport  e
          salute S.p.a. destinataria delle  prestazioni  sportive  e'
          tenuta a comunicare al Registro  delle  attivita'  sportive
          dilettantistiche i dati  necessari  all'individuazione  del
          rapporto di lavoro sportivo,  di  cui  all'articolo  6  del
          decreto  legislativo  28   febbraio   2021,   n.   39.   La
          comunicazione  al   Registro   delle   attivita'   sportive
          dilettantistiche  equivale  a  tutti  gli  effetti,  per  i
          rapporti di lavoro sportivo di cui  al  presente  articolo,
          alle  comunicazioni  al  centro  per   l'impiego   di   cui
          all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del  decreto-legge  1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608  e  deve  essere  effettuata
          secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile
          a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima e'
          messa a  disposizione  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  e  degli  enti  cooperanti  secondo  la
          disciplina  del  sistema  pubblico  di  connettivita'.   Il
          mancato  adempimento  delle   comunicazioni   comporta   le
          medesime sanzioni previste per le omesse  comunicazioni  al
          centro  per  l'impiego.  All'irrogazione   delle   sanzioni
          provvedono gli organi di vigilanza in  materia  di  lavoro,
          fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio
          territoriale dell'ispettorato del lavoro. 
                4. Per le collaborazioni  coordinate  e  continuative
          relative alle  attivita'  previste  dal  presente  decreto,
          l'obbligo di tenuta del libro unico  del  lavoro,  previsto
          dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n.  133  puo'  essere  adempiuto  in  via  telematica
          all'interno  di  apposita  sezione   del   Registro   delle
          attivita' sportive dilettantistiche. Nel  caso  in  cui  il
          compenso annuale non superi l'importo  di  euro  15.000,00,
          non vi e' obbligo di emissione 
                5. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o dell'Autorita' politica delegata in  materia  di
          sport, adottato di concerto con il Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, entro  il  1°  luglio  2023,  sono
          individuate  le  disposizioni  tecniche  e   i   protocolli
          informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti
          al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari  a
          consentire  gli  adempimenti  previsti  al  comma  4.   Con
          riguardo  agli  adempimenti  di  cui   al   comma   3,   le
          comunicazioni  attraverso  il  Registro   nazionale   delle
          attivita' sportive  dilettantistiche  sono  effettuate  nel
          rispetto  dell'articolo  9-bis,  commi  2  e   2-bis,   del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,  entro
          il trentesimo giorno del  mese  successivo  all'inizio  del
          rapporto di lavoro. Con riguardo agli adempimenti di cui al
          comma 4, l'iscrizione del libro unico  del  lavoro  di  cui
          all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, puo' avvenire in un'unica soluzione,  anche  dovuta
          alla scadenza del rapporto di lavoro, entro  trenta  giorni
          dalla fine di ciascun anno di riferimento,  fermo  restando
          che  i  compensi  dovuti  possono  essere   erogati   anche
          anticipatamente.  In  sede  di  prima   applicazione,   gli
          adempimenti e i versamenti dei contributi  previdenziali  e
          assistenziali dovuti per  le  collaborazioni  coordinate  e
          continuative di cui al presente articolo, limitatamente  al
          periodo di paga da luglio 2023 a  settembre  2023,  possono
          essere effettuati entro il 31 ottobre.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  29,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 29 (Prestazioni sportive dei volontari).  -  1.
          Le societa' e  le  associazioni  sportive,  le  Federazioni
          Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e  gli
          Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il
          CIP e la societa' Sport e salute S.p.a., possono  avvalersi
          nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali  di
          volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e  le
          proprie  capacita'  per  promuovere  lo  sport,   in   modo
          personale, spontaneo  e  gratuito,  senza  fini  di  lucro,
          neanche  indiretti,   ma   esclusivamente   con   finalita'
          amatoriali. Le prestazioni dei volontari  sono  comprensive
          dello svolgimento diretto dell'attivita' sportiva,  nonche'
          della formazione,  della  didattica  e  della  preparazione
          degli atleti. 
                2. Le prestazioni sportive dei volontari  di  cui  al
          comma 1 non sono  retribuite  in  alcun  modo  nemmeno  dal
          beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono  essere
          rimborsate esclusivamente le spese documentate relative  al
          vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in
          occasione di prestazioni effettuate  fuori  dal  territorio
          comunale di residenza del percipiente. Le  spese  sostenute
          dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte  di
          autocertificazione  resa  ai  sensi  dell'articolo  46  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, purche' non superino l'importo di 150 euro  mensili
          e l'organo sociale competente deliberi sulle  tipologie  di
          spese e le  attivita'  di  volontariato  per  le  quali  e'
          ammessa questa modalita' di rimborso. I rimborsi di cui  al
          presente comma non concorrono  a  formare  il  reddito  del
          percipiente. 
                
                2-bis. Ai fini di cui al comma 2, le spese  sostenute
          dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte  di
          autocertificazione  resa  ai  sensi  dell'articolo  46  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, purche' non superino l'importo di 150 euro  mensili
          e l'organo sociale competente deliberi sulle  tipologie  di
          spese e le  attivita'  di  volontariato  per  le  quali  e'
          ammessa questa modalita' di rimborso. I rimborsi di cui  al
          presente comma e al comma 2 non  concorrono  a  formare  il
          reddito del percipiente. 
                
                2-ter. Non sono considerate prestazioni  sportive  di
          volontariato le attivita' fornite  a  titolo  gratuito  dai
          componenti degli organi di amministrazione di  associazioni
          e societa' sportive dilettantistiche.». 
                
                3.  Le  prestazioni  sportive  di  volontariato  sono
          incompatibili con qualsiasi forma  di  rapporto  di  lavoro
          subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di  lavoro
          retribuito con l'ente di  cui  il  volontario  e'  socio  o
          associato o tramite il quale svolge  la  propria  attivita'
          sportiva. 
                4. Gli  enti  dilettantistici  che  si  avvalgono  di
          volontari devono assicurarli per la responsabilita'  civile
          verso i terzi. Si  applica  l'articolo  18,  comma  2,  del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  30,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  30  (Formazione  dei  giovani  atleti).  -  1.
          Nell'ottica  della  valorizzazione  della  formazione   dei
          giovani atleti, per garantire loro una  crescita  non  solo
          sportiva, ma anche  culturale  ed  educativa,  nonche'  una
          preparazione   professionale   che   favorisca    l'accesso
          all'attivita' lavorativa anche  alla  fine  della  carriera
          sportiva, e ferma restando la possibilita' di realizzazione
          dei  percorsi  per  le   competenze   trasversali   e   per
          l'orientamento,  ai  sensi  della  normativa  vigente,   le
          societa' o  associazioni  sportive  dilettantistiche  e  le
          societa' professionistiche possono stipulare  contratti  di
          apprendistato per la qualifica e il diploma  professionale,
          per il diploma di istruzione secondaria superiore e per  il
          certificato di specializzazione tecnica superiore,  di  cui
          all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
          81, e contratti di apprendistato di alta  formazione  e  di
          ricerca,  di  cui  all'articolo  45  del  medesimo  decreto
          legislativo.  La  formazione  degli  atleti   puo'   essere
          conseguita anche con le  classi  di  laurea  L-22  (Scienze
          Motorie e di laurea magistrale),  LM-47  (Organizzazione  e
          gestione dei servizi per lo sport e le attivita'  motorie),
          la  LM-67  (Scienze  e  tecniche  delle  attivita'  motorie
          preventive e  adattative),  nonche'  la  LM-68  (Scienze  e
          tecniche dello sport). 
                1-bis.  In   relazione   all'apprendistato   di   cui
          all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
          81, come previsto al comma 1, il limite di eta' minimo,  di
          cui agli articoli 43, comma 2, del decreto  legislativo  n.
          81 del 2015 e 3 della legge 17 ottobre  1967,  n.  977,  e'
          fissato a 14 anni, assolvendo il percorso di  apprendistato
          l'obbligo di istruzione di cui  alla  normativa  vigente  e
          cio'  anche  nell'ottica  della  valorizzazione  non   solo
          sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti. 
                2. Ai sensi dell'articolo 41, comma  3,  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'apprendistato  di  cui
          al comma  1  e'  attivato  con  riferimento  ai  titoli  di
          istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali
          contenuti nel Repertorio nazionale di  cui  all'articolo  8
          del  decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  nel
          rispetto dei requisiti, criteri e procedure  dettati  dalle
          norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione  e
          formazione. 
                3. Ai contratti di  apprendistato  di  cui  al  primo
          comma non si applica l'articolo 42, commi 3,  4  e  7,  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al  termine  del
          periodo   di   apprendistato,   fissato   nel    contratto,
          quest'ultimo si  risolve  automaticamente.  La  societa'  o
          associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta  un
          contratto di lavoro sportivo successivamente alla  scadenza
          del  contratto  di  apprendistato,   senza   soluzione   di
          continuita'  rispetto   a   quest'ultimo,   e'   tenuta   a
          corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in
          favore della diversa  societa'  o  associazione  presso  la
          quale  l'atleta  abbia  precedentemente  svolto   attivita'
          dilettantistica, amatoriale o giovanile. 
                4.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri o dell'Autorita'  politica  da  esso
          delegata in materia di sport, di concerto con  il  Ministro
          del lavoro e  delle  politiche  sociali,  con  il  Ministro
          dell'istruzione, e con il Ministro dell'universita' e della
          ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata  in  vigore
          del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base  di  accordi
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo
          28  agosto  1997,  n.  281,  sono  definiti  gli   standard
          professionali  e  formativi   relativi   ai   percorsi   di
          istruzione e formazione  finalizzati  all'acquisizione  dei
          titoli e delle qualifiche di cui al comma 1.  Tali  decreti
          possono   prevedere   misure   di   agevolazione    e    di
          flessibilizzazione della frequenza  dei  corsi  di  studio,
          incluso  il  riconoscimento  di   crediti   formativi   per
          l'attivita'  sportiva,  valida  anche  come  attivita'   di
          tirocinio-stage, ai fini  del  conseguimento  dei  relativi
          titoli di studio. 
                5. Agli apprendisti di cui al comma 1,  si  applicano
          gli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34. 
                6.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri o dell'Autorita'  politica  da  esso
          delegata in materia di sport, di concerto con  il  Ministro
          del lavoro e  delle  politiche  sociali,  con  il  Ministro
          dell'istruzione, e con il Ministro dell'universita' e della
          ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa  in  sede
          di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997,  n.  281,  sono  individuate  ulteriori   misure   di
          promozione  della  formazione,  anche  professionale,   dei
          giovani  atleti  e  linee  guida  nazionali  sulla   doppia
          carriera degli atleti,  tenendo  conto  delle  Linee  guida
          europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre
          2012 e dei successivi documenti della Commissione europea. 
                7. Con i decreti di cui al  comma  6  possono  essere
          stabilite  forme  e  modalita'  di  estensione  alle  altre
          Federazioni  Sportive  Nazionali  delle   misure   di   cui
          all'articolo 22, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  9
          gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualita' per  lo  sviluppo
          dei settori giovanili delle societa', per la  formazione  e
          per  l'utilizzo  di  atleti  convocabili  per  le   squadre
          nazionali giovanili italiane maschili e femminili,  per  il
          sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per
          lo  sviluppo  dei  centri  federali  territoriali  e  delle
          attivita'  giovanili  della  Federazione  italiana   giuoco
          calcio, nonche' misure mutualistiche per  il  reinserimento
          professionale dopo il termine della carriera sportiva. 
                7-bis. Per le societa' sportive professionistiche che
          assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato
          professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo
          periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  il
          limite minimo di eta' e' fissato a 15 anni, fermo il limite
          massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della
          legge 30 dicembre 2021, n. 234.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  31,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 31 (Abolizione del vincolo sportivo e premio di
          formazione tecnica). -  1.  Le  limitazioni  alla  liberta'
          contrattuale   dell'atleta,   individuate   come    vincolo
          sportivo, sono  eliminate  entro  il  1°  luglio  2023.  Il
          predetto termine e' prorogato  al  1°  luglio  2024  per  i
          tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione  di
          continuita', di precedenti tesseramenti. Decorsi i  termini
          di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il
          vincolo sportivo si intende abolito. 
                2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le  Discipline
          Sportive  Associate  anche  paralimpiche,   prevedono   con
          proprio regolamento che, in  caso  di  primo  contratto  di
          lavoro sportivo: 
                  a)   le   societa'    sportive    professionistiche
          riconoscono    un    premio    di    formazione     tecnica
          proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e  parametri
          che tengono conto della durata e  del  contenuto  formativo
          del rapporto, tra  le  societa'  sportive  dilettantistiche
          presso   le   quali   l'atleta    ha    svolto    attivita'
          dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso  di
          formazione,    ovvero    tra    le    societa'     sportive
          professionistiche presso le quali  l'atleta  ha  svolto  la
          propria attivita' ed in cui ha svolto il  proprio  percorso
          di formazione; 
                  b)   le    societa'    sportive    dilettantistiche
          riconoscono    un    premio    di    formazione     tecnica
          proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e  parametri
          che  tengono  adeguatamente  conto  della  durata   e   del
          contenuto formativo del rapporto, tra le societa'  sportive
          dilettantistiche presso le  quali  l'atleta  ha  svolto  la
          propria attivita' ed in cui ha svolto il  proprio  percorso
          di formazione. 
                3. La misura del premio di cui al  presente  articolo
          e' individuata dalle singole federazioni secondo  modalita'
          e parametri che tengano adeguatamente conto dell'eta' degli
          atleti, nonche' della durata e del  contenuto  patrimoniale
          del rapporto tra questi ultimi e la societa' o associazione
          sportiva con la quale  concludono  il  primo  contratto  di
          lavoro sportivo. Le Federazioni  sportive  nazionali  e  le
          Discipline sportive associate approvano  i  regolamenti  di
          cui al comma 2 entro il  31  dicembre  2023.  Nel  caso  di
          mancata adozione entro il  predetto  termine,  vi  provvede
          l'Autorita' politica delegata  in  materia  di  sport,  con
          proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto
          dalla Federazione sportiva  nazionale  o  dalla  Disciplina
          sportiva associata che, decorso il  predetto  termine,  non
          abbia provveduto all'adozione del regolamento,  si  intende
          abolito  il  1°  luglio  2024  per   i   tesseramenti   che
          costituiscono rinnovi, senza soluzione di  continuita',  di
          precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto  al
          comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro
          il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.». 
              - i riporta  il  testo  dell'articolo  32,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.   32   (Controlli   sanitari   dei   lavoratori
          sportivi).  -  1.  L'attivita'  sportiva   dei   lavoratori
          sportivi di cui all'articolo 25 e' svolta  sotto  controlli
          medici, secondo  disposizioni  stabilite  con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'
          politica da esso delegata in materia di sport, di  concerto
          col Ministro della salute, sentita  la  Federazione  Medico
          Sportiva Italiana e previa intesa  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, entro 12 mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
                2. Le norme di cui al comma 1, possono,  fatti  salvi
          gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo
          9 aprile 2008, n.81, prevedere, tra l'altro,  l'istituzione
          di una scheda  sanitaria  per  le  attivita'  sportive  per
          ciascun  lavoratore  sportivo  che  svolga  prestazioni  di
          carattere non  occasionale,  nonche'  l'individuazione  dei
          tempi per l'effettuazione delle  rivalutazioni  cliniche  e
          diagnostiche, in relazione  alla  tipologia  dell'attivita'
          sportiva  svolta  e  alla  natura  dei  singoli  esami   da
          svolgere. 
                3. In caso di istituzione della scheda  sanitaria  il
          decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le  modalita'
          di compilazione e conservazione. 
                4.   Gli   oneri   relativi   alla   istituzione    e
          all'aggiornamento della scheda per  i  lavoratori  sportivi
          subordinati gravano sulle societa' e associazioni sportive. 
                5. Le competenti Federazioni Sportive  Nazionali,  le
          Discipline Sportive Associate  e  gli  Enti  di  Promozione
          Sportiva, anche  paralimpici,  possono  stipulare  apposite
          convenzioni  con  le   Regioni   al   fine   di   garantire
          l'espletamento delle indagini e degli esami  necessari  per
          l'aggiornamento della scheda. Con  il  decreto  di  cui  al
          comma 1 sono stabiliti i requisiti delle  strutture  presso
          le quali devono essere effettuati i controlli. 
                6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le
          Regioni  possono  istituire  appositi  centri  di  medicina
          sportiva, nonche' stipulare convenzioni con  l'Istituto  di
          Medicina dello Sport. 
                6-bis.   Per   l'accertamento   dell'idoneita'   allo
          svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai
          lavoratori sportivi di cui  al  presente  decreto,  restano
          fermi la disciplina attuativa e i criteri tecnici  generali
          fissati per la  tutela  sanitaria  dell'attivita'  sportiva
          agonistica  con  il  decreto  di  cui  all'articolo  5  del
          decreto-legge 30 dicembre  1979,  n.  663,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,  nonche'
          le disposizioni relative  allo  svolgimento  dell'attivita'
          sportiva non agonistica adottate  con  il  decreto  di  cui
          all'articolo 7, comma 11, del  decreto-legge  13  settembre
          2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          novembre 2012, n. 189.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  33,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 33 (Sicurezza dei  lavoratori  sportivi  e  dei
          minori). - 1. Per tutto quanto non  regolato  dal  presente
          decreto, ai lavoratori sportivi  si  applicano  le  vigenti
          disposizioni in materia di  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto  compatibili  con
          le modalita'  della  prestazione  sportiva.  Il  lavoratore
          sportivo e' sottoposto a controlli medici di  tutela  della
          salute nell'esercizio delle attivita' sportive  secondo  le
          disposizioni di cui all'articolo 32, comma  1.  L'idoneita'
          alla   mansione,    ove    non    riferita    all'esercizio
          dell'attivita'   sportiva,   e'   rilasciata   dal   medico
          competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h),  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il quale  utilizza
          la  certificazione  rilasciata  dal  medico  sportivo.   Ai
          lavoratori sportivi che ricevono compensi  annualmente  non
          superiori ai cinquemila euro si applicano  le  disposizioni
          dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
          2008, n. 81. 
                2. In mancanza di disposizioni speciali di legge,  ai
          lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche
          previdenziale, a tutela  della  malattia,  dell'infortunio,
          della gravidanza, della maternita' e della  genitorialita',
          contro la disoccupazione involontaria,  secondo  la  natura
          giuridica del rapporto di lavoro. 
                3. Ai lavoratori  subordinati  sportivi  iscritti  al
          Fondo pensioni lavoratori  sportivi,  a  prescindere  dalla
          qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in
          materia  di  assicurazione  economica  di  malattia  e   di
          assicurazione  economica  di  maternita'   previste   dalla
          normativa vigente in favore dei lavoratori  aventi  diritto
          alle    rispettive    indennita'    economiche     iscritti
          all'assicurazione  generale  obbligatoria.  La  misura  dei
          contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento
          dell'indennita'   economica   di   malattia   e   per    il
          finanziamento dell'indennita' economica  di  maternita'  e'
          pari a quella fissata rispettivamente per il settore  dello
          spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n.
          41 e dall'articolo 79  del  decreto  legislativo  26  marzo
          2001, n. 151. 
                4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le
          tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  1955,
          n.  797  e  dal  decreto-legge  13  marzo  1988,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 153 con applicazione, a carico  dei  datori  di  lavoro,
          delle  medesime  aliquote  contributive  previste   per   i
          lavoratori   iscritti   al   fondo   pensioni    lavoratori
          dipendenti. 
                5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le
          tutele previste dalla Nuova  prestazione  di  assicurazione
          sociale per l'impiego (NASpl),  di  cui  al  Titolo  I  del
          decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22.  La  misura  dei
          contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento
          delle indennita' erogate dalla  predetta  assicurazione  e'
          quella determinata dall'articolo 2, commi  25  e  26  della
          legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi  datori  di  lavoro
          non  sono  tenuti  al  versamento  dei  contributi  di  cui
          all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28  giugno  2012,
          n. 92. 
                6. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  legge  17
          ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in  attivita'
          lavorative  di  carattere   sportivo,   con   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'
          politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, entro 12  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto di concerto con il Ministro del  lavoro  e
          delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con
          l'Autorita'  delegata  per  le  pari  opportunita'   e   la
          famiglia, previa intesa in sede  di  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province
          autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  3
          del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono
          introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute  e
          della sicurezza dei minori che svolgono attivita' sportiva,
          inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi,
          da parte delle societa' e associazioni sportive, tra cui la
          designazione  di  un  responsabile  della  protezione   dei
          minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad  ogni  tipo
          di abuso e di  violenza  su  di  essi  e  della  protezione
          dell'integrita' fisica e morale dei  giovani  sportivi.  Il
          decreto di cui al primo  periodo  prevede  l'obbligo  della
          comunicazione   della   nomina   del   responsabile   della
          protezione dei minori all'ente affiliante di  appartenenza,
          in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione. 
                7. Ai minori  che  praticano  attivita'  sportiva  si
          applica quanto previsto dal  decreto  legislativo  4  marzo
          2014, n. 39, recante attuazione della direttiva  2011/93/UE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  dicembre
          2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo  sfruttamento
          sessuale dei minori e la pornografia minorile.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  34,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 34 (Assicurazione contro gli infortuni). - 1. I
          lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di
          cui all'articolo 9 del testo unico delle  disposizioni  per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali, approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124,
          sono sottoposti al  relativo  obbligo  assicurativo,  anche
          qualora vigano previsioni,  contrattuali  o  di  legge,  di
          tutela con polizze privatistiche. Con decreto del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, adottato di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con
          l'Autorita' delegata  in  materia  di  sport,  su  proposta
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro, sono stabilite le  retribuzioni  e  i
          relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione
          del premio assicurativo. 
                2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo
          le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione  del
          premio valgono  anche  ai  fini  della  liquidazione  della
          indennita' giornaliera di inabilita'  temporanea  assoluta,
          di  cui  all'articolo  66,  numero  1,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
                3. Ai lavoratori sportivi titolari  di  contratti  di
          collaborazione  coordinata  e   continuativa   si   applica
          esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista
          dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e
          nei relativi provvedimenti attuativi. 
                4. Per gli sportivi dilettanti, di  cui  all'articolo
          51 della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  che  svolgono
          attivita' sportiva come volontari, rimane ferma  la  tutela
          assicurativa obbligatoria prevista  nel  medesimo  articolo
          51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a  quanto
          previsto all'articolo 29, comma 4.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  35,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  35  (Trattamento  pensionistico).   -   1.   I
          lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal  settore
          professionistico  o   dilettantistico   in   cui   prestano
          attivita',  sono  iscritti  al  Fondo   Pensione   Sportivi
          Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere  dall'entrata
          in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la
          denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori  Sportivi  e
          ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto
          legislativo  30  aprile  1997,  n.  166.   Ricorrendone   i
          presupposti, al suddetto Fondo  sono  altresi'  iscritti  i
          lavoratori  sportivi  autonomi,  anche   nella   forma   di
          collaborazioni   coordinate   e   continuative   ai   sensi
          dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del  Codice  di  procedura
          civile, operanti nei settori professionistici. 
                2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi,
          titolari  di  contratti  di  collaborazione  coordinata   e
          continuativa o che  svolgono  prestazioni  autonome,  hanno
          diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale.  A
          tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335 e della quale si applicano le relative norme. 
                3. Le  figure  degli  istruttori  presso  impianti  e
          circoli  sportivi  di  qualsiasi  genere,   dei   direttori
          tecnici, e degli istruttori presso societa' sportive di cui
          ai punti n. 20 e n. 22 del decreto  ministeriale  15  marzo
          2005 del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  a
          partire dall'entrata in vigore del presente  decreto  hanno
          diritto all'assicurazione  previdenziale  e  assistenziale,
          sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo  quanto
          previsto   dal   presente   decreto.   Le   stesse   figure
          professionali gia' iscritte presso il Fondo pensioni per  i
          lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare,  entro
          sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto,  per
          il mantenimento del regime previdenziale gia' in godimento. 
                4.   Resta   ferma   la    disciplina    dell'assegno
          straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla  legge
          15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi,
          in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro
          carriera  agonistica,  abbiano  onorato  la  patria,  anche
          conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito
          dilettantistico  o  professionistico,  e  che  versino   in
          comprovate condizioni di grave disagio economico. 
                5. Forme pensionistiche complementari possono  essere
          istituite, secondo la disciplina  legislativa  vigente,  da
          accordi collettivi  stipulati  dalle  Federazioni  Sportive
          Nazionali e  dalle  Discipline  sportive  associate,  anche
          paralimpiche  e  dai  rappresentanti  delle  categorie   di
          lavoratori sportivi interessate. 
                6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti  alla
          Gestione separata INPS di cui  all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati
          presso altre forme  obbligatorie,  l'aliquota  contributiva
          pensionistica e la relativa aliquota  contributiva  per  il
          computo delle prestazioni pensionistiche  e'  stabilita  in
          misura pari al 24 per cento. 
                7. Per i lavoratori di cui al comma  2,  titolari  di
          contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,
          iscritti alla gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  che  non
          risultino  assicurati  presso  altre  forme   obbligatorie,
          l'aliquota  contributiva  pensionistica   e   la   relativa
          aliquota contributiva  per  il  computo  delle  prestazioni
          pensionistiche e' stabilita nella misura  pari  al  25  per
          cento.  Per  tali  lavoratori  si  applicano  le   aliquote
          aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata
          Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto
          1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro. 
                8. Per i lavoratori di cui al comma  2  che  svolgono
          prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo
          2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  che  non
          risultino  assicurati  presso  altre  forme   obbligatorie,
          l'aliquota  contributiva  pensionistica   e   la   relativa
          aliquota contributiva  per  il  computo  delle  prestazioni
          pensionistiche e' stabilita in misura pari al 25 per cento.
          Per tali lavoratori si  applicano  le  aliquote  aggiuntive
          previste per gli iscritti alla gestione  separata  Inps  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335 sulla base del relativo rapporto di lavoro. 
                8-bis. L'aliquota  contributiva  pensionistica  e  la
          relativa  aliquota  contributiva  per  il   computo   delle
          prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8,  sono
          calcolate  sulla  parte  di  compenso  eccedente  i   primi
          5.000,00 euro annui. 
                8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la  contribuzione  al
          fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 e' dovuta nei limiti del  50
          per  cento   dell'imponibile   contributivo.   L'imponibile
          pensionistico e' ridotto in misura equivalente. 
                8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo  iniziati
          prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51  e
          inquadrati, ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  67,
          primo comma, lettera m), primo  periodo,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  non
          si da' luogo a recupero contributivo. 
                8-quinquies. Per i lavoratori  sportivi  titolari  di
          contratti di collaborazione coordinata e  continuativa,  di
          cui al comma 2, l'adempimento della  comunicazione  mensile
          all'Istituto nazionale della previdenza  sociale  dei  dati
          retributivi e informazioni utili al calcolo dei  contributi
          puo' essere assolta mediante apposita  funzione  telematica
          istituita   nel   Registro   delle    attivita'    sportive
          dilettantistiche. 
                8-sexies.  Alle  associazioni  e  societa'   sportive
          dilettantistiche  iscritte  nel  Registro  nazionale  delle
          attivita' sportive dilettantistiche di cui al  capo  I  del
          decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, che nel periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre  dell'anno  precedente  a
          quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma
          hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non  superiori
          complessivamente  a  euro  100.000,  e'   riconosciuto   un
          contributo, commisurato ai contributi previdenziali  per  i
          quali l'obbligo di denuncia e  di  versamento  grava  sulle
          predette associazioni e societa' sportive  dilettantistiche
          versati sui compensi dei  lavoratori  sportivi  di  cui  al
          comma 2 titolari di contratti di collaborazione  coordinata
          e  continuativa  erogati  nei  mesi  di   luglio,   agosto,
          settembre, ottobre e novembre 2023. Il contributo di cui al
          presente comma,  nei  limiti  di  spesa  di  cui  al  comma
          8-decies, si applica nel rispetto delle  condizioni  e  dei
          limiti previsti dal regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
          Commissione,    del    18    dicembre    2013,     relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 
                
                8-septies. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in  materia
          di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sono  stabiliti  le  modalita'  ed  i  termini  di
          concessione e di revoca del  contributo  di  cui  al  comma
          8-sexies, nonche' sono definite le modalita'  di  controllo
          per la verifica della spettanza  del  beneficio  richiesto,
          anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo sport  che
          verifica i dati  nel  Registro  nazionale  delle  attivita'
          sportive dilettantistiche, senza nuovi e maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. Il  medesimo  contributo  e'
          iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato  dalla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo
          Sport ai sensi  degli  articoli  8  e  9  del  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. 
                
                8-octies.  Le  societa'   sportive   dilettantistiche
          beneficiarie  del  contributo  di  cui  al  comma  8-sexies
          pubblicano nel Registro nazionale delle attivita'  sportive
          dilettantistiche  l'importo  del  contributo  ricevuto.  La
          cancellazione  dal  Registro  nazionale   delle   attivita'
          sportive  dilettantistiche  comporta   la   decadenza   dal
          contributo e il recupero dello  stesso  limitatamente  alla
          quota   del   contributo   fruita   nel    medesimo    anno
          successivamente alla data di cancellazione. 
                8-novies. Il contributo di cui al comma 8-sexies  non
          concorre  alla  formazione  del  reddito,  ne'  della  base
          imponibile   dell'imposta   regionale    sulle    attivita'
          produttive, e non rileva ai fini del rapporto di  cui  agli
          articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917. 
                8-decies. Per le finalita' di cui al comma  8-sexies,
          e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e   delle   finanze,   per   il   successivo
          trasferimento al bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione  di  8,3
          milioni di euro per l'anno 2023.  La  dotazione  del  Fondo
          costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo
          di cui al comma 8-sexies. 
                8-undecies.  Agli  oneri  derivanti  dai   commi   da
          8-sexies a 8-decies, pari a 8,3 milioni di euro per  l'anno
          2023,  si  provvede  mediante   corrispondente   versamento
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato    da    parte
          dellaPresidenzadelConsigliodeiministri   a   valere   sulle
          risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per  effetto
          dell'articolo 10, comma  3,  del  decreto-legge  25  maggio
          2021, n. 73, convertito con modificazioni  dalla  legge  23
          luglio 2021, n. 106.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  36,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 36 (Trattamento tributario). - 1.  L'indennita'
          prevista  dall'articolo  26,  comma  4,   e'   soggetta   a
          tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul  reddito
          delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                2.  Per  tutto  quanto  non  regolato  dal   presente
          decreto, e' fatta  salva  l'applicazione  delle  norme  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                3.  Per  l'attivita'  relativa  alle  operazioni   di
          cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma  2,
          le societa' sportive debbono osservare le disposizioni  del
          Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  recante  la  disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto,  e  successive  modificazioni   e   integrazioni,
          distintamente dalle  altre  attivita'  esercitate,  tenendo
          conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le societa'
          ed associazioni sportive  dilettantistiche  senza  fini  di
          lucro resta ferma l'agevolazione di cui  all'articolo  148,
          comma 3, del Decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
                4.  Le  somme  versate  a   titolo   di   premio   di
          addestramento e formazione tecnica, ai sensi  dell'articolo
          31,  comma  2,  sono  equiparate  alle  operazioni   esenti
          dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo  10
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  633.  Tale  premio,  qualora  sia  percepito  da
          societa' e  associazioni  sportive  dilettantistiche  senza
          fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui  alla
          legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  non   concorre   alla
          determinazione del reddito di tali enti. 
                5. 
                6.  I  compensi  di  lavoro  sportivo  nell'area  del
          dilettantismo non costituiscono  base  imponibile  ai  fini
          fiscali  fino  all'importo  complessivo   annuo   di   euro
          15.000,00. In ogni caso, tutti i  singoli  compensi  per  i
          collaboratori  coordinati  e  continuativi  nell'area   del
          dilettantismo inferiori all'importo annuo  di  85.000  euro
          non concorrono alla determinazione della base imponibile di
          cui agli articoli  10  e  11  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446. 
                6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma
          6, all'atto del pagamento il lavoratore  sportivo  rilascia
          autocertificazione  attestante  l'ammontare  dei   compensi
          percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese
          nell'anno solare. 
                6-ter. Al fine di sostenere il  graduale  inserimento
          degli atleti e delle atlete di eta'  inferiore  a  23  anni
          nell'ambito del settore professionistico,  le  retribuzioni
          agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte
          dirette, non costituiscono reddito per il percipiente  fino
          all'importo annuo massimo di euro  15.000,00.  In  caso  di
          superamento  di  detto  limite,  il  predetto  importo  non
          contribuisce al  calcolo  della  base  imponibile  e  delle
          detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui  al
          presente comma si applicano, per quanto riguarda gli  sport
          di squadra, alle societa' sportive professionistiche il cui
          fatturato nella stagione sportiva precedente  a  quella  di
          applicazione della  presente  disposizione  non  sia  stato
          superiore a 5 milioni di euro. 
                6-quater. Le somme versate  a  propri  tesserati,  in
          qualita' di atleti e  tecnici  che  operano  nell'area  del
          dilettantismo, a titolo di premio per i risultati  ottenuti
          nelle   competizioni   sportive,   anche   a   titolo    di
          partecipazione a raduni,  quali  componenti  delle  squadre
          nazionali di disciplina nelle  manifestazioni  nazionali  o
          internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive
          nazionali,   Discipline   sportive   associate,   Enti   di
          promozione  sportiva,  Associazioni  e  societa'   sportive
          dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per
          gli effetti dell'articolo 30, secondo  comma,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                7. - 8.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  37,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 37 (Rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa di carattere amministrativo-gestionale). -  1.
          Ricorrendone  i  presupposti,  l'attivita'   di   carattere
          amministrativo-gestionale resa in favore delle societa'  ed
          associazioni sportive dilettantistiche,  delle  Federazioni
          Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive  Associate  e
          degli  Enti  di  Promozione  Sportiva,  anche  paralimpici,
          riconosciuti dal CONI o dal CIP,  puo'  essere  oggetto  di
          collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1,  n.  3,
          del  Codice  di  procedura  civile.  Non  rientrano  tra  i
          soggetti di cui al presente articolo coloro che  forniscono
          attivita'    di     carattere     amministrativo-gestionale
          nell'ambito di una professione per il cui esercizio  devono
          essere iscritti in  appositi  albi  o  elenchi  tenuti  dai
          rispettivi ordini professionali. 
                2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si
          applica la  disciplina  dell'obbligo  assicurativo  di  cui
          all'articolo 5, commi 2 e 3,  del  decreto  legislativo  23
          febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri  stabiliti  con  il
          decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo. 
                3. I collaboratori di cui al comma  1  hanno  diritto
          all'assicurazione  previdenziale   e   assistenziale,   con
          iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui  all'articolo
          2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo  la
          relativa disciplina previdenziale. 
                4. L'attivita' dei soggetti di  cui  al  comma  1  e'
          regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2,
          6, 7, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la
          tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6. 
                5.  I  contributi  previdenziali  ed   assistenziali,
          versati dai soggetti di cui  al  comma  1  o  dai  relativi
          collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge,  non
          concorrono a formare il reddito di questi  ultimi  ai  fini
          tributari.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  38,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.   38   (Area   del   professionismo    e    del
          dilettantismo). - 1. L'area del professionismo e'  composta
          dalle societa' che svolgono la propria  attivita'  sportiva
          con finalita' lucrative nei settori che,  indipendentemente
          dal genere, conseguono  la  relativa  qualificazione  dalle
          Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline  Sportive
          Associate, anche paralimpiche,  secondo  le  norme  emanate
          dalle federazioni e dalle discipline sportive  stesse,  con
          l'osservanza delle direttive e dei  criteri  stabiliti  dal
          CONI e dal CIP, per quanto di competenza» e dopo le parole:
          «sentito il CONI» sono inserite le seguenti: «e il CIP, per
          quanto di competenza,  per  la  distinzione  dell'attivita'
          dilettantistica da quella professionistica, in armonia  con
          l'ordinamento sportivo internazionale. Decorso  inutilmente
          il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente
          decreto, le direttive  e  i  criteri  di  cui  al  presente
          articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del
          Consiglio dei ministri o dall'Autorita'  politica  da  esso
          delegata in materia di sport. 
                1-bis.  L'area   del   dilettantismo   comprende   le
          associazioni e le societa' di cui  agli  articoli  6  e  7,
          inclusi gli enti del terzo settore di cui al  comma  1-ter,
          che svolgono attivita' sportiva in tutte le sue forme,  con
          prevalente finalita'  altruistica,  senza  distinzioni  tra
          attivita'  agonistica,  didattica,  formativa,   fisica   o
          motoria. 
                1-ter. Agli enti del terzo  settore  che  esercitano,
          come attivita' di interesse generale, l'organizzazione e la
          gestione di  attivita'  sportive  dilettantistiche  e  sono
          iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle
          attivita'  sportive  dilettantistiche,  si   applicano   le
          disposizioni  previste  per  le  associazioni  e   societa'
          dilettantistiche   limitatamente   all'attivita'   sportiva
          dilettantistica esercitata.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  40,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 40 (Promozione della parita' di genere).  -  1.
          Le Regioni, Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  il
          CONI e il  CIP,  negli  ambiti  di  rispettiva  competenza,
          promuovono la parita' di genere a tutti i livelli e in ogni
          struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di
          gestione e di responsabilita' delle organizzazioni sportive
          e anche al proprio interno. 
                2. Il CONI e  il  CIP,  negli  ambiti  di  rispettiva
          competenza, stabiliscono con regolamento, da emanarsi entro
          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  i  principi  informatori  degli   statuti   delle
          Federazioni Sportive Nazionali, delle  Discipline  Sportive
          Associate   e   delle   Associazioni   Benemerite,    anche
          paralimpici, in conformita' ai principi di cui  al  decreto
          legislativo 11 aprile 2006, n. 198, mediante l'indicazione: 
                  a) delle varie  aree  e  ruoli  in  cui  promuovere
          l'incremento della partecipazione femminile; 
                  b) delle misure volte a favorire la  rappresentanza
          delle donne nello sport. 
                Decorso  inutilmente  il  termine  di  sei  mesi,  il
          regolamento e' adottato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica
          da esso delegata in materia di sport. 
                3. Il CONI e  il  CIP,  negli  ambiti  di  rispettiva
          competenza, sono  tenuti  a  vigilare  sull'osservanza  dei
          principi di cui al  comma  1  da  parte  delle  Federazioni
          Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive  Associate  e
          delle Associazioni Benemerite.» 
              -  Si riporta il testo  dell'articolo  41,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 41 (Riconoscimento del  chinesiologo  di  base,
          del chinesiologo  delle  attivita'  motorie  preventive  ed
          adattate, del chinesiologo sportivo  e  del  manager  dello
          sport).  -  1.  Al  fine  del  corretto  svolgimento  delle
          attivita' fisico  motorie  e  della  tutela  del  benessere
          nonche' della promozione di stili di  vita  corretti,  sono
          istituite le figure professionali del chinesiologo di base,
          del chinesiologo  delle  attivita'  motorie  preventive  ed
          adattate, del chinesiologo sportivo  e  del  manager  dello
          sport. 
                2. Per l'esercizio  dell'attivita'  professionale  di
          chinesiologo di base e' necessario il possesso della laurea
          triennale in Scienze delle  attivita'  motorie  e  sportive
          (classe L-22). L'esercizio dell'attivita' professionale  di
          chinesiologo di base ha ad oggetto: 
                  a)  la  conduzione,  gestione  e   valutazione   di
          attivita' motorie  individuali  e  di  gruppo  a  carattere
          compensativo,  educativo,  ludico-ricreativo   e   sportivo
          finalizzate al mantenimento ed al recupero  delle  migliori
          condizioni di benessere fisico nelle varie  fasce  di  eta'
          attraverso la promozione di stili di vita attivi; 
                  b)  la  conduzione,  gestione  e   valutazione   di
          attivita' motorie volte  al  miglioramento  della  qualita'
          della  vita  mediante  l'esercizio   fisico,   utili   alla
          prevenzione, al mantenimento  e  alla  cura  del  benessere
          psico-fisico. 
                3. Per l'esercizio  dell'attivita'  professionale  di
          chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate
          e'  necessario  il  possesso  della  laurea  magistrale  in
          Scienze e tecniche delle  attivita'  motorie  preventive  e
          adattate   (classe   LM-67).   L'esercizio   dell'attivita'
          professionale  di  chinesiologo  delle  attivita'   motorie
          preventive ed adattate ha per oggetto: 
                  a) la progettazione e l'attuazione di programmi  di
          attivita'  motoria  finalizzati  al  raggiungimento  e   al
          mantenimento  delle  migliori   condizioni   di   benessere
          psicofisico per soggetti in varie fasce d'eta' e in diverse
          condizioni fisiche; 
                  b)  l'organizzazione   e   la   pianificazione   di
          particolari attivita' e di stili di vita  finalizzati  alla
          prevenzione  delle  malattie  e  al   miglioramento   della
          qualita' della vita mediante l'esercizio fisico; 
                  c) la prevenzione dei vizi posturali e il  recupero
          funzionale         post-riabilitazione          finalizzato
          all'ottimizzazione dell'efficienza fisica; 
                  d)  la  programmazione,  il  coordinamento   e   la
          valutazione  di  attivita'  motorie  adattate  in   persone
          diversamente abili o in individui in condizioni  di  salute
          clinicamente controllate e stabilizzate. 
                4. Per l'esercizio  dell'attivita'  professionale  di
          chinesiologo  sportivo  e'  necessario  il  possesso  della
          laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe
          LM-68).   L'esercizio   dell'attivita'   professionale   di
          chinesiologo sportivo ha ad oggetto: 
                  a)  la  progettazione,  il   coordinamento   e   la
          direzione tecnica delle attivita' di preparazione  atletica
          in  ambito  agonistico,  fino   ai   livelli   di   massima
          competizione, presso associazioni e societa' sportive, Enti
          di Promozione Sportiva, istituzioni e centri specializzati; 
                  b) la preparazione fisica e tecnica  personalizzata
          finalizzata all'agonismo individuale e di squadra. 
                5. Per l'esercizio  dell'attivita'  professionale  di
          manager dello sport e' necessario il possesso della  laurea
          magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per  lo
          sport e le attivita' motorie  (classe  LM-47).  L'esercizio
          dell'attivita' professionale di manager dello sport ha  per
          oggetto: 
                  a) la programmazione  e  la  gestione  di  impianti
          sportivi; 
                  b) la conduzione  e  la  gestione  delle  strutture
          pubbliche e private dove  si  svolgono  attivita'  motorie,
          anche ludico-ricreative; 
                  c)  l'organizzazione,  in  qualita'  di  esperto  e
          consulente, di  eventi  e  manifestazioni  sportive,  anche
          ludico-ricreative. 
                6.  Con  Accordo  stipulato  in  sede  di  Conferenza
          permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento
          e Bolzano  dovranno  essere  stabiliti  i  criteri  per  il
          riconoscimento   dei   titoli    equipollenti    ai    fini
          dell'esercizio  della  professione,   rispettivamente,   di
          chinesiologo di base di cui al comma 2, chinesiologo  delle
          attivita' motorie preventive ed adattate di cui al comma 3,
          di chinesiologo sportivo di cui al comma 4,  e  di  manager
          dello sport di cui al comma 5. 
                7. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o dell'Autorita'  politica  da  esso  delegata  in
          materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'universita'
          e della ricerca, sono  dettate  le  disposizioni  attuative
          concernenti il percorso formativo  e  l'individuazione  del
          profilo  professionale  del  chinesiologo  di   base,   del
          chinesiologo sportivo e del manager dello sport. 
                8.  L'attivita'  del  chinesiologo  delle   attivita'
          motorie preventive ed adattate e del chinesiologo  sportivo
          puo'  essere  svolta  anche  all'aperto,   strutturata   in
          percorsi e parchi. Limitatamente  alle  attivita'  eseguite
          presso le  «palestre  della  salute»,  ove  istituite,  per
          l'offerta di programmi di attivita' fisica  adattata  e  di
          esercizio  fisico  strutturato,   il   chinesiologo   delle
          attivita' motorie  preventive  ed  adattate  collabora  con
          medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio
          fisico, in medicina fisica e  riabilitativa  e  in  scienze
          dell'alimentazione  e  professionisti  sanitari,  come   il
          fisioterapista e il dietista. 
                8-bis.  Il  chinesiologo  delle   attivita'   motorie
          preventive e adattate, o  altro  professionista  dotato  di
          specifiche   competenze,   provvede    alla    supervisione
          dell'Attivita' fisica adattata eseguita in  gruppo  e  alla
          supervisione  dell'esercizio  fisico  strutturato  eseguito
          individualmente. 
                9. Le Regioni e le Province autonome  stabiliscono  i
          requisiti strutturali e organici per la  realizzazione  dei
          percorsi, dei parchi e delle palestre della salute.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  43,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 43 (Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre).  -  1.
          Nell'ambito  dei  gruppi  sportivi   Fiamme   Azzurre»   e'
          istituita la «Sezione  Paralimpica  Fiamme  Azzurre»  nella
          quale sono  tesserati  atleti  con  disabilita'  fisiche  e
          sensoriali   tesserati   con   una   Federazione   Sportiva
          riconosciuta dal CIP e che abbiano conseguito il piu'  alto
          livello tecnico-agonistico dallo  stesso  riconosciuto.  La
          Sezione paralimpica ne cura la  direzione  operativa  e  il
          coordinamento strategico. 
                2. Le modalita'  gestionali  ed  organizzative  della
          predetta Sezione, sono disciplinate con  decreto  del  Capo
          del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. 
                3. Le «Fiamme Azzurre» reclutano,  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 1 del Decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel  limite  del  5  per
          cento dell'organico del medesimo  gruppo  sportivo,  atleti
          tesserati  nel  Comitato  Italiano  Paralimpico  attraverso
          pubblico concorso per titoli i cui  requisiti  e  modalita'
          sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da
          adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400,  entro  tre  mesi  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto. Il reclutamento  degli  atleti
          paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti  dalla
          normativa vigente. 
                4.  Con   lo   stesso   regolamento   sono   altresi'
          disciplinati  i  requisititi  di   idoneita'   psicofisica,
          differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo
          della Polizia penitenziaria, nonche' il reimpiego nei ruoli
          del Corpo della Polizia penitenziaria per il personale  non
          piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei  limiti
          dei posti vacanti delle dotazioni organiche  e  nell'ambito
          delle  facolta'  assunzionali  disponibili  a  legislazione
          vigente. Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere
          la prova di idoneita' relativa alla patologia o  condizione
          invalidante,  cosi'  come  certificata  dalle   Commissioni
          Mediche competenti per  territorio,  che  ne  determina  la
          categoria paralimpica di appartenenza. 
                5. Agli atleti  di  cui  al  presente  articolo  sono
          riconosciute le medesime qualifiche, pari  progressione  di
          carriera  ed  uguale  trattamento  economico,  giuridico  e
          previdenziale del personale appartenente al ruolo  iniziale
          del gruppo sportivo.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  44,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  44 (Tesseramento  e  reclutamento  di   atleti
          paralimpici da parte dei gruppi sportivi della  Polizia  di
          Stato-Fiamme  Oro). - 1.  I  gruppi  sportivi  «Polizia  di
          Stato-Fiamme Oro»,  di  seguito  denominati  «Fiamme  Oro»,
          tesserano   gli   atleti   paralimpici,   inserendoli    in
          un'apposita  Sezione  paralimpica  composta  anche  da  non
          appartenenti alla Polizia di  Stato.  La  Sezione  cura  lo
          sviluppo tecnico agonistico delle attivita' sportive  degli
          atleti disabili, con particolare  riferimento  agli  atleti
          riconosciuti di interesse nazionale. 
                2. Le modalita'  gestionali  ed  organizzative  della
          Sezione paralimpica, sono disciplinate con decreto del Capo
          della  polizia  -   direttore   generale   della   pubblica
          sicurezza. 
                3. Le «Fiamme Oro» reclutano, nel limite  del  5  per
          cento dell'organico del medesimo  gruppo  sportivo,  atleti
          tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP
          attraverso pubblico concorso per titoli i cui  requisiti  e
          modalita'  sono  stabiliti   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno da adottare, ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  entro  3  mesi
          dall'entrata   in   vigore   del   presente   decreto.   Il
          reclutamento degli atleti paralimpici  avviene  nei  limiti
          assunzionali previsti dalla normativa vigente. 
                4.  Con   lo   stesso   regolamento   sono   altresi'
          disciplinati i requisititi di idoneita'  psicofisica  degli
          atleti paralimpici, differenti da quelli previsti  per  gli
          altri ruoli della Polizia di Stato,  nonche'  il  reimpiego
          nei ruoli della Polizia di Stato  del  personale  non  piu'
          idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei  limiti  dei
          posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle
          facolta' assunzionali disponibili a  legislazione  vigente.
          Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova
          di  idoneita'  relativa   alla   patologia   o   condizione
          invalidante,  cosi'  come  certificata  dalle   Commissioni
          Mediche competenti per  territorio,  che  ne  determina  la
          categoria paralimpica di appartenenza. 
                5. Gli atleti reclutati ai sensi  del  comma  3  sono
          inseriti nella  Sezione  paralimpica  di  cui  al  comma  1
          istituita,    nell'ambito    dei    ruoli     tecnici     e
          tecnico-scientifici, ai sensi dell'articolo  3,  comma  11,
          del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 
                6. Agli atleti  di  cui  al  presente  articolo  sono
          riconosciute le medesime qualifiche, pari  progressione  di
          carriera  ed  uguale  trattamento  economico,  giuridico  e
          previdenziale del personale appartenente al ruolo  iniziale
          del Gruppo sportivo.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  45,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  45  (Tesseramento  e  reclutamento  di  atleti
          paralimpici nelle componenti sportive del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco). -  1.  Le  componenti  sportive  dei
          vigili  del  fuoco  possono  tesserare,  con   parita'   di
          trattamento  rispetto  agli  atleti   normodotati,   atleti
          disabili   tesserati   con   una    Federazione    Sportiva
          riconosciuta dal CIP, inserendoli  nelle  sezioni  previste
          dall'articolo 130 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,
          n. 217 e nei gruppi sportivi costituiti  presso  i  Comandi
          dei vigili del fuoco. 
                2. Le Sezioni e i gruppi sportivi di cui al  comma  1
          curano lo sviluppo tecnico  e  agonistico  delle  attivita'
          sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento
          agli  atleti  riconosciuti  di  interesse   nazionale   dal
          Comitato Italiano Paralimpico. 
                3. Con decreto del Capo Dipartimento dei  vigili  del
          fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile  sono
          disciplinati i  profili  organizzativi  e  operativi  delle
          Sezioni. 
                4. Il Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  recluta
          nel  limite  del  5  per  cento  dell'organico  del  Gruppo
          sportivo  «Fiamme  rosse»,   atleti   tesserati   con   una
          Federazione  Sportiva  riconosciuta  dal   CIP   attraverso
          pubblico concorso per titoli i cui  requisiti  e  modalita'
          sono stabiliti con decreto  del  Ministro  dell'interno  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400.  Il   reclutamento   degli   atleti
          paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti  dalla
          normativa vigente. 
                5.  Con   lo   stesso   regolamento   sono   altresi'
          disciplinati  i  requisititi  di  idoneita'   psico-fisica,
          differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, nonche'  il  reimpiego  nei
          ruoli del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  per  il
          personale   non   piu'   idoneo   all'attivita'    sportiva
          paralimpica, nei limiti dei posti vacanti  delle  dotazioni
          organiche  e  nell'ambito   delle   facolta'   assunzionali
          disponibili a legislazione vigente. Gli atleti  paralimpici
          sono esentati dal sostenere la prova di idoneita'  relativa
          alla  patologia  o  condizione  invalidante,   cosi'   come
          certificata  dalle  Commissioni  Mediche   competenti   per
          territorio, che ne determina la  categoria  paralimpica  di
          appartenenza. 
                6.  Agli  atleti  reclutati  ai  sensi  del  presente
          articolo sono  riconosciuti  la  medesima  qualifica,  pari
          progressione di carriera ed uguale  trattamento  economico,
          giuridico e previdenziale  del  personale  appartenente  al
          ruolo delle «Fiamme rosse».». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  47,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 47 (Tesseramento degli atleti  con  disabilita'
          fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del
          Ministero della difesa). - 1. Nell'ambito della  Difesa  e'
          istituito il «Gruppo Sportivo Paralimpico  della  Difesa  -
          GSPD»  che,  oltre  a  favorire  un  generale  processo  di
          recupero  e  di  integrazione  del  personale,  militare  e
          civile, disabile della Difesa in  servizio  o  in  congedo,
          promuove  lo  sport  paralimpico  di  eccellenza,  mediante
          l'iscrizione  di  atleti  di  interesse  nazionale,  previa
          segnalazione del CIP, e  la  partecipazione  nelle  diverse
          discipline,  a   competizioni   in   ambito   nazionale   e
          internazionale. 
                2. Il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, nel  limite
          del 5 per cento  dell'organico  globalmente  esistente  nei
          Gruppi  Sportivi  Militari  del  Ministero  della   difesa,
          stipula  con  gli  atleti   con   disabilita'   fisiche   e
          sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito
          delle procedure selettive di cui al comma 4,  contratti  di
          lavoro sportivo secondo le modalita' previste dal  presente
          decreto.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente comma si provvede mediante riduzione  di  un  pari
          numero di  posizioni  organiche  degli  atleti  dei  Gruppi
          sportivi militari e della relativa spesa, nei limiti  della
          durata del rapporto  di  lavoro  sportivo  instaurato.  Per
          l'Arma dei carabinieri si provvede a valere sulle  facolta'
          assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti
          della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato. 
                3. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta
          del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono stabiliti: 
                  a) le discipline sportive paralimpiche di interesse
          istituzionale; 
                  b) il numero di atleti con  disabilita'  fisiche  e
          sensoriali  che  collaborano   con   il   Gruppo   Sportivo
          Paralimpico della Difesa per  ciascuna  disciplina  di  cui
          alla lettera a); 
                  c) le modalita' organizzative per  la  stipula  dei
          contratti di lavoro sportivo e  la  gestione  dei  relativi
          rapporti con il GSPD; 
                4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti  con
          disabilita' fisiche  e  sensoriali  e  il  Gruppo  Sportivo
          Paralimpico Difesa e' instaurato previa selezione  mediante
          procedura pubblica per soli  titoli,  cui  sono  ammessi  a
          partecipare gli atleti: 
                  a)   tesserati   con   una   Federazione   Sportiva
          riconosciuta  dal  CIP  e  con   il   piu'   alto   livello
          tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto; 
                  b) in possesso dei  requisiti,  diversi  da  quelli
          previsti per gli atleti normodotati, stabiliti con  decreto
          del Ministro della difesa; 
                  c) in possesso di valido certificato  di  idoneita'
          all'attivita' agonistica rilasciato ai sensi della  vigente
          normativa di  settore  per  la  specialita'  per  la  quale
          partecipano alla selezione; 
                  d) che abbiano conseguito nella propria  disciplina
          risultati   agonistici   di   livello   almeno   nazionale,
          regolarmente certificati dal medesimo Comitato. 
                5. All'atleta con disabilita'  fisiche  e  sensoriali
          che instaura un rapporto di lavoro sportivo con  il  Gruppo
          Sportivo  Paralimpico  Difesa  competono  mensilmente,  per
          tutta la durata della collaborazione  stessa,  compensi  di
          entita' pari al trattamento economico fisso e  continuativo
          spettante  agli  atleti  normodotati,  con  esclusione   di
          qualsiasi emolumento di  natura  accessoria  ed  eventuale,
          secondo la progressione economica prevista per i medesimi. 
                6. Alla procedura selettiva di  cui  al  comma  4  si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
                7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non
          piu' idonei all'attivita' agonistica, che abbiano  maturato
          almeno  un  triennio  di  esperienza  nei  gruppi  sportivi
          militari, e' adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi
          per l'accesso nei ruoli del personale civile del  Ministero
          della Difesa.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  48,  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   36,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 48 (Tesseramento degli atleti  con  disabilita'
          fisiche e sensoriali con  la  «Sezione  Paralimpica  Fiamme
          Gialle»). - 1.  Nell'ambito  dei  gruppi  sportivi  «Fiamme
          Gialle»  e'  istituita  la  «Sezione   Paralimpica   Fiamme
          Gialle», la quale intrattiene rapporti di  lavoro  sportivo
          con atleti con disabilita' fisiche e  sensoriali  tesserati
          con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP e con  il
          piu'   alto   livello   tecnico-agonistico   dallo   stesso
          riconosciuto, curandone altresi' la direzione  operativa  e
          il coordinamento strategico. 
                2. La «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle» stipula con
          gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali,  risultati
          idonei e  in  posizione  utile  all'esito  delle  procedure
          selettive di cui al comma 4, contratti di  lavoro  sportivo
          secondo le modalita' previste  dal  presente  decreto,  nel
          limite del 5 per cento dell'organico  dei  gruppi  sportivi
          «Fiamme Gialle». All'attuazione delle disposizioni  di  cui
          al presente comma  si  provvede  a  valere  sulle  facolta'
          assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti
          della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato. 
                3. Con determinazione del Comandante  Generale  della
          Guardia di finanza sono stabiliti: 
                  a) le discipline sportive paralimpiche di interesse
          istituzionale; 
                  b) il numero di atleti con  disabilita'  fisiche  e
          sensoriali che collaborano con i  gruppi  sportivi  «Fiamme
          Gialle» per ciascuna disciplina di cui alla lettera a). 
                4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti  con
          disabilita'  fisiche  e  sensoriali  e  i  gruppi  sportivi
          «Fiamme Gialle» e'  instaurato  previa  selezione  mediante
          procedura pubblica per soli  titoli,  cui  sono  ammessi  a
          partecipare gli atleti: 
                  a)   tesserati   con   una   Federazione   Sportiva
          riconosciuta  dal  CIP  e  con   il   piu'   alto   livello
          tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto; 
                  b) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6,
          comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,  a
          eccezione di quello di cui alla  lettera  d)  del  medesimo
          comma e fatto salvo quanto previsto dal comma  1-bis  dello
          stesso articolo 6 per gli atleti normodotati; 
                  c) in possesso di valido certificato  di  idoneita'
          all'attivita' agonistica rilasciato ai sensi della  vigente
          normativa di  settore  per  la  specialita'  per  la  quale
          partecipano alla selezione; 
                  d) che abbiano conseguito nella propria  disciplina
          risultati   agonistici   di   livello   almeno   nazionale,
          regolarmente certificati dal medesimo Comitato. 
                5. Alla procedura selettiva di  cui  al  comma  4  si
          applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
          dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          18 dicembre  2002,  n.  316,  a  eccezione  di  quanto  ivi
          previsto  relativamente   all'accertamento   dell'idoneita'
          psico-fisica e attitudinale, e all'articolo 28 della  legge
          4 novembre 2010, n. 183. 
                6. All'atleta con disabilita'  fisiche  e  sensoriali
          che instaura un rapporto di lavoro sportivo  con  i  gruppi
          sportivi «Fiamme Gialle» competono mensilmente,  per  tutta
          la  durata  del  rapporto,  compensi  di  entita'  pari  al
          trattamento economico fisso e continuativo  spettante  agli
          appartenenti  al  ruolo  di  appuntati  e  finanzieri   del
          contingente  ordinario  della  Guardia  di   finanza,   con
          esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria  ed
          eventuale, secondo la progressione economica prevista per i
          medesimi. 
                7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non
          piu' idonei all'attivita' agonistica, che abbiano  maturato
          almeno  un  triennio  di  esperienza  nei  gruppi  sportivi
          militari, e' adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi
          per l'accesso nei ruoli del personale civile del  Ministero
          dell'economia e delle finanze.».